Bruxelles, 23.8.2005
COM(2005) 379 definitivo
2003/0291 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
Ai sensi
dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma,
in merito
alla posizione comune definita dal Consiglio ai fini dell’adozione di un
regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sull’attuazione nella Comunità
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2003/0291 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
Ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo
comma, del trattato CE
in merito
alla posizione comune definita dal Consiglio ai fini dell’adozione di un
regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio sull’attuazione nella Comunità del Codice
internazionale di gestione della sicurezza marittima (Codice ISM)
1 ITER PROCEDURALE
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Data della trasmissione
della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio |
11.12.2003 |
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: |
30.6.2004 |
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Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: |
10.3.2004 |
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Data dell’adozione della posizione comune: |
18.7.2005 |
2 FINALITÀ DELLA
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
La proposta in oggetto
intende recepire nell’ordinamento giuridico dell’Unione il Codice
internazionale di gestione della sicurezza marittima (International Safety Management Code).
Dopo l’incidente dell’Estonia, il Consiglio dell’UE aveva adottato il regolamento (CE) n. 3051/95, dell’8 dicembre 1995, che disciplinava la gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll‑on/roll‑off.
Dopo che il Codice ISM è stato reso obbligatoriamente applicabile a tutti i tipi di navi che effettuano trasporti internazionali, la proposta della Commissione intende ora sostituire il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio con un regolamento di portata generale. In pratica, il progetto in esame recepisce la ratio del Codice ISM – che mira ad affrontare il problema della sicurezza in modo globale – e intende applicare detto codice a tutte le compagnie marittime che operano navi di qualsiasi tipo battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità, nonché alle navi che effettuano un trasporto interno nelle acque dell’UE e ai traghetti passeggeri roll‑on/roll‑off che effettuano servizio regolare di trasporto marittimo da o verso porti europei, indipendentemente dalla bandiera battuta.
Il regolamento proposto ha sia lo scopo di rafforzare la gestione della sicurezza e l’esercizio in sicurezza delle navi, sia lo scopo di prevenire l’inquinamento marittimo prodotto da navi che effettuano viaggi interni e internazionali. Il regolamento intende altresì recepire gli emendamenti apportati al Codice ISM che completano le disposizioni sulla validità dei certificati di conformità, dei certificati provvisori e della loro forma. I suddetti emendamenti sono entrati in vigore già il 1º luglio 2002 nell’ambito della convenzione SOLAS (Risoluzione dell’OMI/(MSC.104 (73)).
Inoltre, il progetto istituisce, a carico degli Stati membri, obblighi di verifica e di rendicontazione periodica alla Commissione, nonché l’istituzione di un adeguato sistema di sanzioni.
3 OSSERVAZIONI DELLA
COMMISSIONE IN MERITO ALLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
Mentre il Parlamento europeo aveva approvato la proposta della Commissione senza relazione e senza emendamenti, il Consiglio ha apportato una serie di modifiche che tuttavia non incidono né sulla ratio né sulle finalità del progetto.
- Sulle definizioni
Le modifiche introdotte dalla posizione comune allargano l’ambito di applicazione del regolamento ad altre navi come le unità veloci, le piattaforme mobili di perforazione, le unità sommergibili da passeggeri e definiscono anche la stazza lorda delle navi.
Sotto questo profilo, la posizione comune accresce la coerenza delle definizioni date dai vari atti legislativi in vigore.
- Sul campo di
applicazione
Il progetto della Commissione distingueva tra varie tipologie di navi, tra navi battenti bandiera di uno Stato membro e navi battenti qualsiasi bandiera, e tra viaggi interni e internazionali.
La posizione comune pone su un piede di parità le navi che battono bandiera degli Stati membri e le navi che battono bandiera degli Stati terzi (navi da carico e navi da passeggeri) che effettuano servizi regolari.
- Sulle prescrizioni
in materia di gestione della sicurezza
La posizione comune (articolo 4) opera un raccordo tra il campo di applicazione materiale del regolamento e le disposizioni del Codice ISN che ad esso si riferiscono.
- Sulla
certificazione e le verifiche
Il progetto di regolamento conteneva due articoli distinti (articoli 5 e 6). La posizione comune ha riunito le relative disposizioni nello stesso articolo, cancellando tutte le disposizioni che già figurano nella parte B dell’allegato II e opera un rinvio a tale allegato.
- Sulla procedura di
salvaguardia
Il progetto riproduceva la procedura che già figurava nel regolamento (CE) n. 3051/95 sulla sicurezza dei traghetti passeggeri roll‑on/roll‑off. La posizione comune ha soppresso questo articolo che, in pratica, non è mai stato utilizzato.
- Sulle deroghe
Il nuovo articolo (articolo 5 bis) non figurava nel progetto di regolamento. Il suo scopo consiste nell’alleggerire gli adempimenti amministrativi a carico delle piccole società marittime o di alcune navi che effettuano servizio esclusivamente in acque interne e consente a queste unità di derogare in tutto o in parte a talune disposizioni del Codice ISM (paragrafi 6, 7, 9, 11 e 12 della parte A del codice), purché, ovviamente, sia comunque garantito un equivalente raggiungimento degli obiettivi del Codice ISM.
La posizione comune prevede, a
carico degli Stati membri, l’obbligo di notificare preventivamente alla
Commissione le misure equivalenti che intendono adottare; inoltre, stabilisce
con quale procedura
- Sulla validità, sull’accettazione
e sul riconoscimento dei certificati
Queste disposizioni non esistevano in quanto tali nel progetto di regolamento, ma figuravano tra le disposizioni che sono state fuse durante il negoziato con il Consiglio (articoli 5 e 6).
La posizione comune mette su un piano di parità la verifica della validità, dell’accettazione e del riconoscimento di certificati delle navi battenti bandiera degli Stati membri e la verifica degli stessi certificati rilasciati a navi battenti bandiera di Stati terzi.
- Sulla procedura del
comitato
La posizione comune non applica più la procedura del comitato alla questione della durata della validità dei certificati.
- Sull’entrata in
vigore
La posizione comune rinvia di un anno l’entrata in vigore del regolamento per le navi che non sono già tenute a ottemperare al Codice ISM (vale a dire le navi diverse dai traghetti passeggeri roll‑on/roll‑off che effettuano servizio in acque interne). Pertanto, le disposizioni saranno applicabili a queste navi due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.
4 CONCLUSIONI