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Bruxelles, 5.6.2008

COM(2008) 335 definitivo

2008/0111 (CNS)

 

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse

(presentate dalla Commissione)


RELAZIONE

1)           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Dal 2002 l’ICAO effettua controlli di sicurezza in tutti gli Stati contraenti, tra cui gli Stati membri della Comunità europea, per verificare l’applicazione dell’allegato 17 della convenzione di Chicago. Dal 2004 la Commissione, in base al regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, effettua ispezioni di sicurezza per controllare l’applicazione del regolamento stesso da parte degli Stati membri. Poiché l’allegato 17 e il regolamento (CE) n. 2320/2002 contengono in gran parte norme analoghe, gli Stati membri si trovano attualmente a dover sottostare a due sistemi di controllo del rispetto degli obblighi aventi la stessa finalità e, in ampia misura, lo stesso campo d’applicazione. Se il numero dei controlli effettuati dall’ICAO nella Comunità fosse ridotto in modo sostanziale, sia gli Stati membri che l’ICAO potrebbero impiegare più proficuamente le risorse limitate.

A tal fine, il 30 novembre 2007 il Consiglio ha adottato la raccomandazione della Commissione che “autorizza la Commissione ad avviare negoziati relativi ad un accordo tra la Comunità europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile concernente ispezioni e controlli in materia di sicurezza aerea nonché questioni connesse”.

Mediante l’accordo s’intende ridurre in modo sostanziale i singoli controlli che l’ICAO deve effettuare sul territorio della Comunità europea nell’ambito del suo programma universale di controlli di sicurezza (Universal Security Audit Programme - USAP), riconoscendo che la maggior parte delle norme contenute nell’allegato 17 della convenzione di Chicago sono contemplate anche dalla legislazione comunitaria, nella fattispecie dal regolamento (CE) n. 2320/2002, e che la Commissione è tenuta a effettuare ispezioni per verificare l’applicazione del suddetto regolamento da parte degli Stati membri.

I negoziati in previsione dell’accordo sono stati preparati in stretta collaborazione con il comitato speciale, istituito dal Consiglio nel momento in cui ha approvato il mandato negoziale della Commissione. I negoziati con l’ICAO hanno avuto luogo il 25 gennaio 2008 e sono sfociati in un progetto di memorandum di cooperazione tra l’ICAO e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse.

Le proposte qui presentate mirano all’adozione di una decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del memorandum di cooperazione, nonché alla sua conclusione.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L’allegato 17 della convenzione di Chicago e il regolamento (CE) n. 2320/2002 contengono norme sulla sicurezza nel campo dell’aviazione civile aventi lo stesso obiettivo e in ampia misura lo stesso campo di applicazione. Sia l’ICAO che la Commissione effettuano controlli/ispezioni negli Stati membri della Comunità europea per controllare la conformità a queste norme.

Coerenza con altri obiettivi e altre politiche della Comunità

In conformità agli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in materia di aviazione civile, il memorandum di cooperazione rafforzerà le relazioni tra la Comunità e l’ICAO e consentirà agli Stati membri di impiegare in maniera più proficua le risorse limitate di cui dispongono per verificare il rispetto degli obblighi.

2)           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Il progetto di memorandum di cooperazione è stato stilato in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio e riunitosi il 22 gennaio, il 25 gennaio e l’11 marzo.

Tutto il settore del trasporto aereo, in particolare gli aeroporti e i vettori aerei della Comunità, trarranno benefici dal presente memorandum di cooperazione, in quanto si avrà una riduzione del numero dei doppi controlli negli aeroporti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Si è tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri nel corso delle riunioni del comitato speciale.

3)           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

In conformità al mandato che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con l’ICAO, il progetto di memorandum di cooperazione è inteso a ridurre in modo significativo il numero dei singoli controlli effettuati dall’ICAO negli Stati membri. A tal fine, l’ICAO valuterà il sistema di ispezione messo in atto dalla Commissione europea nel campo della sicurezza aerea, segnatamente le relazioni delle ispezioni condotte presso le autorità nazionali competenti, accompagnate dalle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, i metodi di ispezione e le verifiche di follow‑up.

Per garantire un trattamento adeguato delle informazioni comunitarie classificate, l’ICAO deve attenersi a quanto prescritto dalla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione. La Commissione ha la facoltà di verificare in loco le misure di protezione adottate dall’ICAO.

Base giuridica

Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 1, del trattato CE.

Principio di sussidiarietà

L’onere rappresentato dai doppi controlli/doppie ispezioni di sicurezza a livello dello Stato membro può essere ridotto solo mediante un accordo tra la Comunità e l’ICAO.

Principio di proporzionalità

Il progetto di memorandum di cooperazione riguarda solo le norme dell’allegato 17 che figurano anche nel regolamento (CE) n. 2320/2002. Il progetto di memorandum non esclude, in linea di principio, che l’ICAO possa effettuare controlli negli Stati membri per verificare gli aspetti dell’allegato 17 non disciplinati dalla legislazione comunitaria. L’ICAO ha comunque precisato che tali controlli non saranno considerati prioritari, in quanto il memorandum di cooperazione contempla la maggior parte delle norme dell’allegato 17. L’ICAO continuerà tuttavia ad avere un contatto diretto con gli Stati membri.

Scelta degli strumenti

Dato che il progetto di memorandum di cooperazione contiene elementi vincolanti per entrambe le parti, occorre concludere un accordo in conformità all’articolo 300 del trattato CE.

4)           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

Evitare la ripetizione delle stesse attività

La proposta si prefigge di ridurre in modo significativo il numero dei singoli controlli negli Stati membri, sia presso le autorità nazionali sia negli aeroporti, evitando così la ripetizione delle stesse attività e consentendo di impiegare in maniera più proficua le risorse limitate. Sia gli Stati membri che il settore del trasporto aereo nella Comunità, in particolare gli aeroporti e le compagnie aeree, trarranno benefici dal presente memorandum di cooperazione.

Illustrazione dettagliata della proposta

Conformemente alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione del progetto di memorandum di cooperazione tra l’ICAO e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, oltre a designare le persone abilitate a firmare tale memorandum a nome della Comunità.


Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli / le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)               Il 30 novembre 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in previsione di un accordo tra la Comunità europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse.

(2)               A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione con l’ICAO per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, in conformità alle direttive di negoziato di cui all’allegato I e alla procedura ad hoc di cui all’allegato II della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(3)               Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, è opportuno firmare e applicare in via provvisoria il memorandum di cooperazione negoziato dalla Commissione,

DECIDE:

Articolo unico

1.           Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, il memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse.

2.           In attesa dell’entrata in vigore, il memorandum di cooperazione è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

3.           Il testo del memorandum di cooperazione è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente
                                                                      


2008/0111 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1)               Il 30 novembre 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in previsione di un accordo tra la Comunità europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per quanto concerne i controlli / le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse.

(2)               A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione con l’ICAO per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, in conformità alle direttive di cui all’allegato I e alla procedura ad hoc di cui all’allegato II della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(3)               Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il memorandum di cooperazione è stato firmato a nome della Comunità, in conformità alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][2].

(4)               È necessario approvare detto memorandum.

(5)               Il punto 6.3 del memorandum ne prevede l’entrata in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima delle due notifiche mediante le quali le parti si sono comunicate il completamento delle rispettive procedure interne. Il presidente del Consiglio dovrebbe pertanto essere autorizzato ad effettuare la dovuta notifica a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

1.           Il memorandum di cooperazione tra la Comunità europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse è approvato a nome della Comunità europea.

2.           Il testo del memorandum di cooperazione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui al punto 6.3 del memorandum di cooperazione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente
                                                                      


ALLEGATO

memorandum di cooperazione
tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli / le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse

L’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) e

la Comunità europea (CE),

in appresso denominate “le parti”,

ricordando la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, in appresso denominata la “convenzione di Chicago”, in particolare l’allegato 17, in appresso denominato l’“allegato 17”;

tenendo presente la risoluzione A35-9 dell’assemblea dell’ICAO, che invitava il segretario generale a continuare il programma universale dei controlli di sicurezza (USAP), in cui sono previsti controlli di sicurezza regolari, obbligatori, sistematici e armonizzati in tutti gli Stati contraenti della convenzione di Chicago (in appresso denominati gli “Stati contraenti”);

ricordando il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile[3], in appresso denominato il “regolamento (CE) n. 2320/2002”, e il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002[4], in appresso denominato il “regolamento (CE) n. 300/2008”, che sostituirà il regolamento (CE) n. 2320/2002 al momento dell’adozione delle misure di attuazione necessarie;

prendendo atto del regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile[5], in particolare l’articolo 16, che prevede che la Commissione prenda in considerazione i controlli di sicurezza programmati o effettuati recentemente da organizzazioni intergovernative per garantire l’efficacia complessiva delle varie attività di ispezione e di controllo della sicurezza;

tenendo conto dell’applicazione della legislazione comunitaria pertinente, in particolare del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[6], e della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, in appresso denominata la “decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom”, in particolare le sezioni 10 e 26, nonché delle sue modifiche[7];

tenendo presente che la maggior parte delle norme contenute nell’allegato 17 sono contemplate anche dal regolamento (CE) n. 2320/2002 e che la Commissione europea effettua ispezioni negli Stati dell’Unione europea (in appresso “UE”) per controllare l’applicazione del suddetto regolamento;

considerando che il programma di controlli dell’ICAO e il programma di ispezioni della Commissione europea sono principalmente intesi a rafforzare la sicurezza aerea, valutando l’applicazione delle norme adottate da ciascuna parte, individuando le eventuali carenze e, a seconda del caso, provvedendo a rettificarle;

considerando che è auspicabile instaurare una cooperazione reciproca nell’ambito dei controlli e delle ispezioni riguardanti la sicurezza aerea e le questioni connesse, in modo da garantire un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività, preservando tuttavia l’universalità e l’integrità del programma USAP dell’ICAO;

considerando che la Commissione europea è dotata di poteri d’esecuzione che le consentono di garantire l’attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza aerea;

considerando che il consiglio dell’ICAO ha indicato, in occasione della 176ª sessione, che occorreva incentrare, per quanto possibile, i controlli della sicurezza aerea dell’ICAO sulla capacità di uno Stato di assicurare un’adeguata supervisione nazionale; ha inoltre chiesto al segretario generale di ricercare meccanismi di cooperazione ed esaminare in che modo ottenere un uso ottimale delle risorse nelle regioni in cui esistono programmi di controllo obbligatori istituiti dalle autorità di governo regionali.

1.           Disposizioni generali

1.1.        Le norme contenute nell’allegato 17 che non sono contemplate dalla legislazione comunitaria non rientrano nel campo d’applicazione del presente memorandum di cooperazione.

1.2.        Per quanto concerne le norme contenute nell’allegato 17 e contemplate dalla legislazione comunitaria, l’ICAO valuta le ispezioni condotte dalla Commissione europea presso le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’UE per verificare se gli Stati contraenti tenuti ad applicare la legislazione comunitaria sulla sicurezza dell’aviazione civile rispettano le suddette norme in conformità del punto 3 del memorandum di cooperazione.

1.3.        L’attuazione delle valutazioni dell’ICAO nella Comunità europea è discussa su richiesta di una delle parti, e comunque almeno una volta l’anno.

1.4.        Gli ispettori dell’ICAO possono occasionalmente prendere parte, in qualità di osservatori, alle ispezioni che la Commissione europea effettua presso gli aeroporti, previa ricezione da parte della Commissione del consenso esplicito dello Stato membro interessato.

2.           Informazioni da fornire all’ICAO sulle ispezioni effettuate dalla Commissione europea nella Comunità europea

2.1.        In conformità alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, le seguenti informazioni classificate come “RISERVATE UE” sono fornite al personale autorizzato dell’ICAO:

A.           le regole e le norme comuni nel settore della sicurezza aerea adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, o a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 300/2008; nonché

B.           per quanto concerne le ispezioni condotte dalla Commissione europea presso le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’UE:

(a)               le informazioni generali sulla programmazione delle ispezioni della Commissione europea, tra cui il calendario delle ispezioni da effettuarsi presso le autorità nazionali competenti, con eventuali modifiche o cambiamenti, non appena tali informazioni sono disponibili;

(b)               lo stato d’avanzamento delle ispezioni effettuate presso le autorità nazionali competenti e negli aeroporti, le date di presentazione delle relazioni finali d’ispezione e le date di ricezione dei piani d’azione trasmessi dallo Stato interessato;

(c)               i metodi di ispezione della Commissione europea;

(d)               la relazione concernente l’ispezione effettuata presso le autorità nazionali competenti, come pure il piano d’azione presentato in seguito a tale ispezione dallo Stato interessato, in cui sono indicate le misure e i tempi con cui s’intende ovviare alle eventuali carenze rilevate; nonché

(e)               azioni di follow-up adottate dalla Commissione europea in seguito all’ispezione effettuata presso l’autorità nazionale competente.

2.2.        L’ICAO consente l’accesso alle informazioni comunitarie classificate fornite dalla Commissione europea nell’ambito della presente cooperazione al personale autorizzato nei limiti di quanto è necessario che esso conosca per l’espletamento dei suoi compiti. Il personale autorizzato non divulga a terzi le suddette informazioni. L’ICAO mette in atto tutti i dispositivi giuridici e interni necessari per proteggere la riservatezza delle informazioni fornite dalla Commissione europea.

2.3.        La Commissione europea e l’ICAO concordano ulteriori procedure per la protezione delle informazioni classificate fornite dalla Commissione europea in conformità al presente memorandum di cooperazione. Le suddette procedure prevedono la possibilità per la Commissione di verificare le misure di protezione adottate dall’ICAO.

3.           Valutazioni dell’ICAO relative al sistema d’ispezione della Commissione europea nel campo della sicurezza aerea

3.1.        Le valutazioni dell’ICAO relative al sistema d’ispezione della Commissione europea nel campo della sicurezza aerea consistono in un’analisi delle prescrizioni che la Commissione europea deve rispettare e delle informazioni di cui al paragrafo 2. Se opportuno, funzionari dell’ICAO si recano alla Commissione europea, negli uffici della Direzione generale dell’Energia e dei trasporti a Bruxelles (Belgio).

3.2.        L’ICAO e la Commissione europea fissano di comune accordo, mediante uno scambio di lettere, il mandato preciso e le modalità pratiche per lo svolgimento delle valutazioni dell’ICAO relative al sistema d’ispezione della Commissione europea nel campo della sicurezza aerea.

4.           Risoluzione delle controversie

4.1         Qualsiasi divergenza o controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente memorandum di cooperazione è risolta mediante negoziato tra le parti.

4.2.        Nessun elemento del presente memorandum di cooperazione o ad esso afferente implica una rinuncia delle parti ai loro privilegi e immunità, qualunque essi siano.

5.           Altri accordi

5.1.        Il presente memorandum di cooperazione non sostituisce né pregiudica altre forme di cooperazione tra le parti.

6.           Revisione - Entrata in vigore

6.1.        Le parti rivedono l’attuazione del presente memorandum di cooperazione alla fine dell’attuale fase del programma USAP, o prima, se una delle parti lo ritiene necessario.

6.2.        In attesa dell’entrata in vigore, il presente memorandum di cooperazione è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

6.3.        Il presente memorandum di cooperazione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima delle due notifiche mediante le quali le parti si sono comunicate il completamento delle rispettive procedure interne.

Fatto in due originali, in lingua inglese.

Per l’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile

Data:

Luogo:

Per la Comunità europea

Data:

Luogo:



[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

[4]               GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

[5]               GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3.

[6]               GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[7]               Decisione della Commissione del 3 febbraio 2005 (2005/94/CE, Euratom), decisione della Commissione del 31 gennaio 2006 (2006/70/CE, Euratom) e decisione della Commissione del 2 agosto 2006 (2006/548/CE, Euratom).