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POSIZIONE
COMUNE (CE) N. 3/2007
definita
dal Consiglio l'11 dicembre 2006
in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio,
del ..., che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione
civile e che abroga il regolamento
(CE) n. 2320/2002
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 70 E/02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE (5) Considerata la necessità di assicurare
una maggiore flessi-
EUROPEA,
bilità nell'adozione delle misure e delle procedure di sicu-
rezza in modo da tenere conto dell'evolversi della valuta-
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare zione
dei rischi e consentire l'introduzione di nuove
l'articolo 80, paragrafo 2, tecnologie, è opportuno che il presente
regolamento si
limiti a definire i principi fondamentali delle misure che
devono
essere adottate per proteggere l'aviazione civile
vista la proposta della Commissione, contro gli
atti di interferenza illecita, senza specificare i
dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro concreta
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
(1), attuazione.
sentito il Comitato delle regioni,
(6) È opportuno che il
presente regolamento si applichi agli
aeroporti utilizzati
dall'aviazione civile situati nel terri-
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del trat- torio
di uno Stato membro, agli operatori che forniscono
tato (2), servizi in
tali aeroporti ed ai soggetti che forniscono beni
e/o servizi in tali aeroporti o tramite questi ultimi.
considerando quanto segue:
(1) Al fine
di proteggere le persone ed i beni nell'Unione (7)
Ferme restando le disposizioni della convenzione sui reati
europea
è opportuno impedire che vengano commessi e su altri atti compiuti a bordo di
aeromobili (Tokyo
atti di
interferenza illecita nei confronti di aeromobili 1963), della convenzione per la repressione
del sequestro
civili
attraverso l'adozione di norme comuni per la tutela illecito di aeromobili (L'Aja 1970) e della
convenzione
dell'aviazione
civile. Questo obiettivo andrebbe conse- per la repressione degli atti illeciti nei
confronti della sicu-
guito
istituendo regole e standard fondamentali comuni rezza dell'aviazione civile (Montreal
1971), è opportuno
sulla
sicurezza aerea, nonché meccanismi atti a monito- che
il presente regolamento riguardi anche le misure di
rarne
il rispetto. sicurezza
che si applicano a bordo degli aeromobili
appartenenti
a vettori aerei della Comunità o durante il
volo di tali aeromobili.
(2)
Nell'interesse della sicurezza dell'aviazione civile in gene-
rale, è
opportuno fornire i criteri per un'interpretazione
comune
dell'allegato 17 della convenzione di Chicago
sull'aviazione
civile internazionale del 7 dicembre 1944. (8) Ogni
Stato membro può decidere autonomamente se
ricorrere ad agenti responsabili della sicurezza sugli aero-
(3) In
risposta agli avvenimenti dell'11 settembre 2001 negli mobili registrati nel
proprio territorio e sugli aeromobili
Stati
Uniti è stato adottato il regolamento (CE) di vettori aerei titolari di una
licenza rilasciata da tale
n. 2320/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio,
Stato membro.
del 16
dicembre 2002, che istituisce norme comuni per
la
sicurezza dell'aviazione civile (3).
(9) Le varie attività esercitate nel settore
dell'aviazione civile
(4) Il
contenuto del regolamento (CE) n. 2320/2002 non sono necessariamente soggette
allo stesso livello di
andrebbe
rivisto alla luce dell'esperienza maturata ed è minaccia. Nel definire le norme
fondamentali comuni per
opportuno
abrogarlo e sostituirlo con il presente regola- la sicurezza aerea è opportuno tenere conto
delle dimen-
mento
finalizzato a semplificare, armonizzare e chiarire sioni dell'aeromobile, della natura
dell'attività e/o della
le
norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicu- frequenza delle attività negli aeroporti,
allo scopo di
rezza.
consentire deroghe.
(1) GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 17.
(2) Parere del Parlamento europeo del 15 giugno 2006 (non
ancora pubbli-
cato nella
Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio (10) È
opportuno che agli Stati membri venga inoltre consen-
dell'11
dicembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non tito, sulla base di una
valutazione del rischio, di applicare
ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento
modificato dal regola- misure più severe di quelle disposte dal
presente regola-
mento (CE)
n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1). mento.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
(11) È
possibile che paesi terzi impongano l'osservanza di (18) In
particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le
misure
diverse da quelle stabilite dal presente regola- modalità che giustificano l'adozione delle
misure di cui
mento in
relazione a voli provenienti da un aeroporto agli articoli 4, paragrafo 3 e 9, paragrafo
2. Tali misure di
situato in
uno Stato membro e diretti ad un aeroporto di portata generale intese a modificare elementi
non essen-
tale paese
terzo, o che ne sorvolano il territorio. Tuttavia, ziali del presente regolamento od integrarlo con
l'ag-
fatti
salvi eventuali accordi bilaterali dei quali la Comunità giunta di nuovi elementi non
essenziali dovrebbero essere
sia parte,
è opportuno che la Commissione abbia la adottate secondo la procedura di
regolamentazione con
facoltà di
valutare le misure imposte dal suddetto paese controllo di cui all'articolo 5 bis della
decisione
terzo. 1999/468/CE.
(12) Ciascuno
Stato membro dovrebbe designare un'unica
autorità
responsabile del coordinamento e del controllo (19) È
opportuno perseguire l'obiettivo del sistema di sicu-
dell'attuazione
delle norme fondamentali comuni per la rezza unico («one-stop security») per tutti
i voli che si
sicurezza
aerea, anche nell'eventualità in cui al suo svolgono all'interno dell'Unione europea.
interno
operassero due o più organismi competenti nel
settore
della sicurezza aerea. (20) Il presente regolamento lascia
impregiudicata l'applica-
zione di norme relative
alla sicurezza («safety») del
(13) Ciascuno
Stato membro dovrebbe elaborare un trasporto aereo, incluse quelle
relative al trasporto di
programma
nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile merci pericolose.
al fine di
stabilire le responsabilità per l'attuazione delle
norme
fondamentali comuni per la sicurezza aerea e
precisare
quali adempimenti siano prescritti agli operatori (21) Gli Stati
membri dovrebbero stabilire le sanzioni da
e agli
altri soggetti. Inoltre, tutti gli operatori aeroportuali, applicarsi in caso di violazione
delle disposizioni del
i vettori
aerei ed i soggetti che attuano norme per la sicu- presente regolamento. Le sanzioni previste, che
possono
rezza
aerea dovrebbero redigere, attuare e mantenere essere di natura civile o amministrativa,
dovrebbero
aggiornato un programma di sicurezza al fine
di garantire essere
effettive, proporzionate e dissuasive.
l'osservanza
sia del presente regolamento sia di
qualunque
altro programma per la sicurezza dell'avia-
zione
civile che essi siano tenuti ad applicare. (22)
La dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra,
concordata a Cordoba il 18 settembre 2006 durante la
prima riunione ministeriale del Forum di dialogo su
(14) Per
monitorare il rispetto del presente regolamento e del Gibilterra, sostituirà la dichiarazione comune
sull'aero-
programma
nazionale per la sicurezza dell'aviazione porto di Gibilterra adottata a Londra il
2 dicembre 1987,
civile,
ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un ed
il pieno rispetto di essa equivarrà al rispetto della
programma
nazionale idoneo a verificare la qualità della dichiarazione del 1987.
sicurezza
dell'aviazione civile e garantirne l'osservanza.
(15) Allo scopo
di controllare l'applicazione del presente rego- (23) Poiché gli
obiettivi del presente regolamento, vale a dire
lamento da
parte degli Stati membri nonché di formulare la salvaguardia dell'aviazione civile da atti
di interferenza
raccomandazioni
atte a migliorare la sicurezza aerea, è illecita e la definizione di criteri per
un'interpretazione
opportuno
che la Commissione effettui ispezioni, anche comune della convenzione di Chicago sull'aviazione
civile
senza
preavviso.
internazionale, non possono essere realizzati in misura
sufficiente
dagli Stati membri e possono dunque, a causa
delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento,
(16) I provvedimenti
attuativi che stabiliscono gli adempi- essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comunità
menti e le
procedure comuni atti a mettere in pratica le può intervenire in base al principio di
sussidiarietà
norme
fondamentali comuni per la sicurezza aerea e che sancito dall'articolo 5 del trattato. Il
presente regolamento
contengono
informazioni riservate sotto il profilo della si limita a quanto è necessario per conseguire
tali obiettivi
sicurezza,
così come i rapporti d'ispezione della Commis- in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato
sione e le
conseguenti risposte delle autorità competenti nello stesso articolo,
dovrebbero
essere considerati come «informazioni classifi-
cate UE»
ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA,
Euratom
della Commissione, del 29 novembre 2001, che
modifica
il suo Regolamento interno (1). Tali documenti
non
dovrebbero essere pubblicati, ma dovrebbero essere
messi a
disposizione degli operatori e dei soggetti legitti-
mati a
riceverli. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(17) Le misure
necessarie per l'attuazione del presente regola-
mento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per Articolo 1
l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite dalla
Commissione
(2).
Obiettivi
(1) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata
dalla decisione
2006/548/CE,
Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata
dalla decisione 1. Il presente regolamento stabilisce norme
comuni per
2006/512/CE (GU
L 200 del 22.7.2006, pag. 11). proteggere l'aviazione civile da atti
di interferenza illecita.
27.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 70E/23
Esso fornisce inoltre i criteri per un'interpretazione
comune 6) «soggetto»:
persona, organizzazione o impresa diversa da
dell'allegato 17 della convenzione di Chicago
sull'aviazione civile un operatore;
internazionale.
7) «articoli proibiti»: armi, esplosivi ed altri dispositivi, articoli
2. Gli
strumenti per conseguire gli obiettivi di cui al para- o sostanze pericolosi che
possono essere utilizzati per
grafo 1 sono:
commettere un atto di interferenza illecita;
a) la definizione di regole e norme fondamentali comuni
sulla 8) «controllo
("screening")»: applicazione di mezzi tecnici o di
sicurezza
aerea; altro
tipo atti a identificare e/o rilevare la presenza di arti-
coli proibiti;
b) l'istituzione di meccanismi atti a monitorarne il
rispetto.
9) «controllo di sicurezza»: applicazione di mezzi in grado di
impedire l'introduzione di articoli proibiti;
Articolo 2
10)
«controllo d'accesso»: applicazione di sistemi che consen-
Ambito di applicazione tono di impedire l'entrata di
persone e/o veicoli non auto-
rizzati;
1. Il
presente regolamento si applica: 11) «area lato volo
("airside")»: area di manovra di un aeroporto,
a) a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti situati nel
territorio terreni ed
edifici adiacenti, o parti di essi, l'accesso ai quali
di uno Stato
membro che non siano utilizzati esclusivamente è limitato;
per scopi militari;
12) «area lato terra ("landside")»: parti di aeroporto,
terreni adia-
b) a tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che
forniscono centi ed edifici
o parti di edifici che non si trovano nell'area
servizi
negli aeroporti di cui alla lettera a); lato volo («airside»);
c) a tutti i soggetti che applicano norme per la
sicurezza aerea 13) «area
sterile ("Security Restricted Area")»: parte di area lato
operanti in
locali situati all'interno o all'esterno del sedime volo ove, oltre alle limitazioni all'accesso, sono
adottate
aeroportuale,
che forniscono beni e/o prestano servizi ulteriori misure di sicurezza;
nell'ambito
degli aeroporti di cui alla lettera a) o tramite essi.
2.
L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di 14) «area delimitata»: una zona
separata dalle aree sterili
Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche
rispettive mediante
controlli di accesso, oppure, qualora sia essa
del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla
disputa stessa
un'area sterile, da altre aree sterili dell'aeroporto;
sulla sovranità del territorio in cui sorge detto
aeroporto.
15) «controllo dei precedenti personali ("background check")»:
controllo documentato dell'identità e della storia personale
di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali,
Articolo 3
effettuato allo scopo di valutare l'idoneità di tale persona ad
accedere alle aree
sterili senza scorta;
Definizioni 16)
«passeggeri, bagagli, merci o posta in transito indiretto»:
Ai fini del presente regolamento si intende per: passeggeri, bagagli, merci o posta che
partono con un aero-
mobile diverso rispetto a quello con cui sono arrivati;
1) «aviazione
civile»: qualsiasi operazione aerea effettuata con
aeromobili
civili, escludendo quelle effettuate con aeromo- 17) «passeggeri, bagagli, merci o posta in transito
diretto»:
bili di
Stato di cui all'articolo 3 della convenzione di passeggeri, bagagli, merci o posta che partono con lo
stesso
Chicago
sull'aviazione civile internazionale; aeromobile con il quale sono
arrivati;
2) «sicurezza
aerea»: combinazione di misure e risorse umane 18) «passeggero potenzialmente pericoloso»:
passeggero che sia
e materiali
finalizzate alla protezione dell'aviazione civile da stato espulso, o che non si reputa possa essere
ammesso
atti di
interferenza illecita; per ragioni connesse
alla politica dell'immigrazione o che
sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà perso-
3) «operatore»:
persona, organizzazione o impresa che presta nale;
o offre i
propri servizi in operazioni di trasporto aereo;
4) «vettore
aereo»: impresa di trasporto aereo titolare di una 19) «bagaglio a mano»: bagaglio destinato ad essere
trasportato
licenza di
esercizio valida o documento equivalente; nella cabina dell'aeromobile;
5) «vettore aereo
comunitario»: vettore aereo titolare di una 20) «bagaglio da stiva»: bagaglio destinato ad
essere trasportato
valida
licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro a nella stiva dell'aeromobile;
norma del
regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del
23 luglio 1992,
sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1); 21) «bagaglio da stiva accompagnato»: bagaglio trasportato
nella
stiva dell'aeromobile, sullo stesso volo sul quale viaggia il
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
relativo passeggero;
C 70E/24
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
22) «posta del vettore aereo»: posta di cui un vettore
aereo Tali
disposizioni riguardano, in particolare:
costituisca
sia il mittente che il destinatario;
a) i
metodi per l'effettuazione dei controlli, del controllo dell'ac-
23) «materiale del vettore aereo»: materiale di cui un
vettore cesso e
di altri controlli di sicurezza;
aereo
costituisca sia il mittente che il destinatario ovvero
materiale
utilizzato da un vettore aereo; b) i metodi per l'effettuazione
dello screening di sicurezza degli
aeromobili e delle
ispezioni degli stessi;
24) «posta»: spedizioni costituite da corrispondenza e
altri arti-
coli
consegnati dai servizi postali e destinati ad essere c) gli articoli proibiti;
trasmessi ai
servizi postali, con esclusione della posta del
vettore
aereo, conformemente alle norme dell'Unione
postale
universale; d) i criteri
di prestazione e i test di conformità delle apparec-
chiature;
25) «merci»: beni destinati a essere trasportati
nell'aeromobile,
diversi dai
bagagli, dalla posta, dalla posta del vettore aereo, e) la selezione del personale e i requisiti di
addestramento;
dal
materiale del vettore aereo e dalle provviste di bordo; f) la definizione di parti
critiche delle aree sterili;
26) «agente regolamentato»: vettore aereo, agente,
spedizioniere
o qualunque
altro soggetto che garantisce l'effettuazione di g) gli obblighi e le procedure di certificazione
degli agenti rego-
controlli di
sicurezza sulle merci o sulla posta; lamentati, dei mittenti conosciuti e
dei mittenti responsabili;
27) «mittente conosciuto»: mittente da cui originano
merci o h) le
categorie di persone, merci e aeromobili che, per motivi
posta
soggette a procedure conformi a norme e disposi- oggettivi, sono soggetti a procedure
speciali di sicurezza o
zioni comuni
di sicurezza tali da consentire il trasporto sono esentate dallo screening, dal controllo
di accesso o da
della merce
o della posta in questione su aeromobili di altri controlli di sicurezza.
qualsiasi
tipo;
3. La Commissione,
modificando il presente regolamento
28) «mittente responsabile»: mittente da cui originano
merci o mediante una
decisione secondo la procedura di regolamenta-
posta
soggette a procedure conformi a norme e disposi- zione con controllo di cui all'articolo 15,
paragrafo 3, stabilisce
zioni tali
da consentire il trasporto della merce o della i criteri che consentono agli Stati membri di
derogare dalle
posta in
questione su aeromobili rispettivamente cargo o norme
fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare
postali;
misure alternative di sicurezza atte a garantire un adeguato
livello di
protezione sulla base di una specifica valutazione del
29) «controllo di sicurezza dell'aeromobile
("check")», ispezione
rischio. Queste misure alternative sono giustificate da motiva-
delle parti
interne dell'aeromobile alle quali i passeggeri zioni connesse alle dimensioni dell'aeromobile o
attinenti alla
possono
avere avuto accesso, unitamente all'ispezione della natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di
altre attività
stiva
dell'aeromobile, allo scopo di rilevare la presenza di pertinenti.
articoli
proibiti o di altri segni di interferenza illecita nell'ae-
romobile;
Per imperativi
motivi d'urgenza può applicare la procedura d'ur-
genza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.
30) «ispezione di sicurezza dell'aeromobile ("search")»,
ispezione
dell'interno
dell'aeromobile e delle parti esterne accessibili
di esso allo
scopo di rilevare la presenza di articoli proibiti Gli Stati membri informano la Commissione di tali
misure.
e di altri
segni di interferenza illecita compiuta sull'aeromo-
bile;
4. Gli Stati membri
garantiscono l'applicazione sul rispettivo
31) «agente responsabile della sicurezza in volo ("in-flight
secu- territorio delle
norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1.
rity
officer")», persona assunta da uno Stato per viaggiare su Se uno Stato membro ha motivo di
ritenere che il livello di sicu-
un aeromobile
di un vettore titolare di licenza rilasciata rezza sia stato compromesso a causa di
un'infrazione di sicu-
dallo stesso
Stato allo scopo di proteggere l'aeromobile e i rezza, esso garantisce l'adozione di azioni appropriate
e tempe-
suoi
occupanti da atti di interferenza illecita. stive per rimediare a tale infrazione e
garantire la continuità
della sicurezza dell'aviazione civile.
Articolo 4
Articolo 5
Norme fondamentali comuni
Misure
più severe applicate dagli Stati membri
1. Le norme
fondamentali comuni per la protezione dell'avia-
zione civile da atti di interferenza illecita sono riportate
nell'alle-
gato.
1. Gli Stati membri possono
applicare misure più severe
rispetto alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4.
L'adozione di tali misure avviene sulla base di una valutazione
2. Le
disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario. Le
misure sono
norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 sono
stabilite pertinenti,
obiettive, non discriminatorie e proporzionate al
secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo
2. rischio preso
in considerazione.
27.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 70E/25
2. Gli Stati
membri informano la Commissione di tali misure 2. L'autorità
competente mette a disposizione degli operatori
al più presto rispetto alla loro applicazione. Non appena
riceve e dei soggetti che
sono legittimati a riceverli, i testi scritti delle
tali informazioni, la Commissione le trasmette agli altri
Stati parti appropriate
del programma nazionale per la sicurezza
membri.
dell'aviazione civile.
3. Gli
Stati membri non sono tenuti ad informare la
Commissione se le misure in questione si limitano ad uno
speci-
fico volo in una determinata data.
Articolo 9
Programma nazionale per il controllo della qualità
Articolo 6
1. Ciascuno Stato membro redige, attua e mantiene aggior-
Misure
di sicurezza prescritte da paesi terzi nato un programma nazionale per il controllo
della qualità.
1. Fatti
salvi eventuali accordi bilaterali di cui la Comunità sia Tale programma mette in condizione lo
Stato membro di
parte, uno Stato membro informa la Commissione delle
misure controllare il
livello di sicurezza dell'aviazione civile così da
di sicurezza prescritte da un paese terzo qualora esse
differi- monitorare il
rispetto delle disposizioni del presente regola-
scano dalle norme fondamentali comuni di cui all'articolo
4 in mento e del
programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione
relazione a voli in partenza da un aeroporto situato in
uno Stato civile.
membro diretto verso tale paese terzo o che ne sorvolano
il
territorio.
2. Le specifiche del programma nazionale
per il controllo
2. Su
richiesta dello Stato membro interessato o di propria della qualità sono adottate aggiungendo un allegato al
presente
iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione di
qualsiasi regolamento
secondo la procedura di regolamentazione con
misura comunicata a norma del paragrafo 1 e, secondo la
proce- controllo di cui
all'articolo 15, paragrafo 3.
dura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può elaborare
un'appro-
priata risposta al paese terzo interessato. Per
imperativi motivi d'urgenza la Commissione può applicare
la procedura d'urgenza di
cui all'articolo 15, paragrafo 4.
3. I
paragrafi 1 e 2 non si applicano se
a) lo Stato membro interessato applica le misure in
questione a Il programma
consente la pronta individuazione e la correzione
norma
dell'articolo 5; o delle carenze
riscontrate. Prevede altresì che tutti gli aeroporti,
gli operatori e i soggetti responsabili dell'attuazione delle norme
b) la prescrizione del paese terzo si limita ad uno
specifico volo di sicurezza
del trasporto aereo situati nel relativo
in una
determinata data. Stato membro siano
sottoposti a regolare monitoraggio da parte
dell'autorità competente da effettuarsi direttamente o sotto la
sorveglianza
dell'autorità stessa.
Articolo 7
Autorità competente
Articolo 10
Se in uno Stato membro esistono due o più organismi
compe-
tenti per la sicurezza dell'aviazione civile, esso
designa un'unica
Programma per la sicurezza degli aeroporti
autorità (di seguito «l'autorità competente»)
responsabile del
coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle
norme 1. Ogni gestore aeroportuale redige,
attua e mantiene aggior-
fondamentali comuni di cui all'articolo 4. nato un
programma per la sicurezza dell'aeroporto.
Il programma descrive i metodi e le procedure che il gestore
Articolo 8
dell'aeroporto deve seguire per ottemperare alle disposizioni del
presente regolamento e a quelle del programma nazionale per la
Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione
civile sicurezza dell'aviazione civile predisposto dallo
Stato membro in
cui è situato l'aeroporto.
1.
Ciascuno Stato membro redige, attua e mantiene aggior-
nato un programma nazionale per la sicurezza
dell'aviazione Il
programma comprende disposizioni per il controllo della
civile.
qualità interna che descrivono le modalità con le quali il gestore
dell'aeroporto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.
Tale programma definisce le responsabilità per
l'attuazione delle
norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4 e precisa
gli 2. Il programma per la sicurezza
aeroportuale è presentato
adempimenti prescritti a tal fine agli operatori e agli
altri all'autorità
competente che, se del caso, può adottare ulteriori
soggetti.
misure.
C 70E/26
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
Articolo 11 incluse
quelle agli aeroporti, ai gestori e ai soggetti che appli-
cano norme per la sicurezza aerea, per controllare l'applicazione
Programma
per la sicurezza del vettore aereo del presente regolamento, da parte degli
Stati membri, e formu-
lare, se del caso,
raccomandazioni tendenti a migliorare la sicu-
1. Ogni
vettore aereo redige, attua e mantiene aggiornato un rezza aerea. A tale scopo l'autorità competente
notifica alla
programma per la sicurezza del vettore aereo. Commissione
l'elenco di tutti gli aeroporti aperti al traffico
aereo civile situati nel proprio territorio, diversi da quelli
contemplati
nell'articolo 4, paragrafo 3.
Tale programma descrive i metodi e le procedure che il
vettore
aereo deve seguire per ottemperare alle disposizioni del
presente
regolamento e a quelle del programma nazionale per la
sicu- Le modalità per
lo svolgimento delle ispezioni della Commis-
rezza dell'aviazione civile dello Stato membro a partire
dal quale sione sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 15,
esso effettua i servizi. paragrafo 2.
Il programma comprende disposizioni relative al controllo
della 2. Le ispezioni effettuate dalla
Commissione presso aeroporti,
qualità interna che descrivono le modalità con le quali
il vettore operatori ed i
soggetti che applicano norme sulla sicurezza aerea
aereo vigila sul rispetto di tali metodi e
procedure. sono
effettuate senza preavviso. La Commissione, prima di un'i-
spezione, informa lo Stato membro interessato con sufficiente
2. Su
richiesta, il programma per la sicurezza del vettore anticipo.
aereo è presentato all'autorità competente, che, se del
caso, può
adottare ulteriori misure. 3. Tutti i rapporti di ispezione della
Commissione sono
comunicati all'autorità
competente dello Stato membro interes-
3. Laddove un
programma per la sicurezza di un vettore sato, la quale, nella sua risposta, indica le
misure correttive
aereo comunitario è stato convalidato dall'autorità
competente corrispondenti
ad ogni carenza riscontrata.
dello Stato membro che rilascia a tale vettore la licenza
d'eser-
cizio, tutti gli altri Stati membri riconoscono che tale
vettore Il rapporto di
ispezione e la risposta dell'autorità competente
aereo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1. Questo
non vengono
successivamente comunicati all'autorità competente
pregiudica il diritto di uno Stato membro di richiedere a
qual- degli altri Stati membri.
siasi vettore aereo dettagli riguardo l'attuazione:
a) delle misure di sicurezza applicate da tale Stato
membro a
norma
dell'articolo 5; e/o
Articolo 14
b) di procedure locali applicabili agli aeroporti
serviti.
Diffusione delle informazioni
Articolo 12 I documenti di seguito riportati sono
considerati «informazioni
classificate UE» ai fini della decisione 2001/844/CE, CECA,
Programma
di sicurezza degli altri soggetti Euratom, e non sono resi pubblici:
1. Ogni altro
soggetto che, in virtù di un programma nazio- a) le disposizioni e le procedure di cui all'articolo
4, paragrafi 2
nale per la sicurezza dell'aviazione civile di cui
all'articolo 8, è e 3,
all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1,
tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea, redige,
attua e qualora
contengano informazioni di sicurezza riservate;
mantiene aggiornato un proprio programma di sicurezza.
b) i rapporti di ispezione della Commissione e le risposte delle
Tale programma descrive i metodi e le procedure che il
soggetto autorità
competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3.
deve seguire per rispettare il programma nazionale per la
sicu-
rezza dell'aviazione civile dello Stato membro
limitatamente alle
operazioni effettuate dal soggetto in questione in tale
Stato Articolo 15
membro.
Procedura di comitato
Il programma comprende disposizioni relative al controllo
della
qualità interna che descrivono le modalità con le quali
il
soggetto vigila sul rispetto di tali metodi e
procedure. 1. La Commissione è assistita da un
comitato.
2. Su
richiesta, il programma è presentato all'autorità compe- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
tente dello Stato membro interessato che, se del caso,
può adot- applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tare ulteriori misure. tenendo
conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/
Articolo 13 468/CE è
fissato ad un mese.
Ispezioni della Commissione 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della
1. La
Commissione, con la collaborazione dell'autorità decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell'ar-
competente dello Stato membro interessato, effettua
ispezioni, ticolo 8 della
stessa.
27.3.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 70E/27
4. Nei casi
in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si Articolo 17
applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2 e 6 e l'articolo
7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'ar- Abrogazione
ticolo 8 della stessa. Il
regolamento (CE) n. 2320/2002 è abrogato.
Articolo 18
Articolo 16
Entrata in vigore
Sanzioni Il presente regolamento
entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in
caso di
violazione delle disposizioni del presente regolamento e
adot- Esso si applica
a decorrere da... (*), ad eccezione dell'articolo 4,
tano tutte le misure necessarie per assicurarne il
rispetto. Le paragrafi
2 e 3, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 13,
sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate
e dissua- paragrafo 1, e
dell'articolo 15, i quali si applicano a decorrere
sive.
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
Per il Parlamento
europeo Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
... ...
(*) Due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
C 70E/28
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
ALLEGATO
NORME
FONDAMENTALI COMUNI (ARTICOLO 4)
1.
SICUREZZA DEGLI AEROPORTI
1.1.
Requisiti per la progettazione degli aeroporti
1.
Nella progettazione e nella costruzione di nuove infrastrutture aeroportuali o
nella modifica di quelle esistenti si
devono
osservare integralmente le prescrizioni per l'attuazione delle norme
fondamentali comuni di cui al presente
allegato
e ai relativi provvedimenti attuativi.
2.
Negli aeroporti devono essere definite le seguenti aree:
a)
area lato terra («landside»);
b)
area lato volo («airside»);
c) aree sterili («security
restricted areas»); e
d) parti
critiche delle aree sterili.
1.2.
Controlli d'accesso
1.
L'accesso all'airside deve essere limitato in modo tale da impedire che persone
e veicoli non autorizzati possano acce-
dervi.
2.
L'accesso alle aree sterili deve essere controllato in modo tale da garantire
che persone e veicoli non autorizzati
possano
accedervi.
3.
Alle persone e ai veicoli può essere consentito l'accesso all'airside e alle
aree sterili solo se soddisfano le condizioni di
sicurezza
prescritte.
4.
Qualsiasi persona, compresi i membri dell'equipaggio, deve avere superato il
controllo dei precedenti personali prima
di
ottenere il tesserino d'ingresso in aeroporto o il tesserino di riconoscimento
come membro di equipaggio che lo
autorizzi
ad accedere alle aree sterili senza scorta.
1.3.
Controllo delle persone diverse dai passeggeri e controllo degli oggetti da
esse trasportati
1. Le
persone diverse dai passeggeri, così come gli oggetti da queste trasportati,
devono essere sottoposti a controlli a
campione
continui all'ingresso nelle aree sterili allo scopo di impedire l'introduzione
di articoli proibiti in tali aree.
2.
Tutte le persone diverse dai passeggeri, così come gli oggetti da queste
trasportati, devono essere sottoposti a controlli
all'atto
dell'ingresso nelle parti critiche delle aree sterili allo scopo di impedire
l'introduzione di articoli proibiti in tali
aree.
1.4.
Ispezione dei veicoli
I
veicoli che entrano in un'area sterile devono essere ispezionati allo scopo di
impedire l'introduzione di articoli proi-
biti
in tali aree.
1.5.
Sorveglianza, pattugliamento ed altri controlli fisici
Gli
aeroporti e, se del caso, le aree adiacenti con accesso al pubblico devono
essere sottoposti a sorveglianza, pattu-
gliamento
e ad altri controlli fisici allo scopo di individuare eventuali comportamenti
sospetti di persone, rilevare i
punti
vulnerabili che potrebbero essere utilizzati per compiere atti di interferenza
illecita e dissuadere chiunque
dall'effettuarli.
2.
AREE DELIMITATE AEROPORTUALI
Gli aeromobili parcheggiati nelle aree
delimitate dell'aeroporto alle quali si applicano le misure alternative di cui
all'ar-
ticolo
4, paragrafo 3, devono essere tenuti separati dagli aeromobili ai quali si
applicano integralmente le norme
fondamentali
comuni, allo scopo di garantire che non vengano compromessi i livelli di
sicurezza stabiliti per questi
ultimi,
nonché per i passeggeri, i bagagli, le merci e la posta da esso trasportati.
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IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 70E/29
3.
SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI
1.
Prima della partenza, ogni aeromobile dev'essere sottoposto ad un controllo di
sicurezza o ispezione di sicurezza
dell'aeromobile
allo scopo di assicurare che nessun articolo proibito sia presente a bordo. Un
aeromobile in transito
può
essere sottoposto ad altre misure appropriate.
2.
Ogni aeromobile deve essere protetto da interferenze non autorizzate.
4.
PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO
4.1.
Controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano
1. Tutti
i passeggeri originanti, i passeggeri in transito diretto e i passeggeri in
transito indiretto, nonché il loro bagaglio
a
mano, devono essere sottoposti a controllo («screening») allo scopo di impedire
l'introduzione di articoli proibiti
nelle
aree sterili ed a bordo degli aeromobili.
2. I
passeggeri in transito indiretto e il loro bagaglio a mano possono essere
esentati dal suddetto controllo qualora:
a)
arrivino da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro
abbiano comunicato di ritenere
che tali passeggeri ed il relativo bagaglio a mano siano stati
sottoposti a controlli di livello inferiore rispetto agli
standard fondamentali comuni;
b)
arrivino da un paese terzo i cui standard di sicurezza sono riconosciuti
equivalenti a quelli fondamentali comuni
secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
3. I passeggeri
in transito ed il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal controllo,
qualora:
a)
rimangano a bordo dell'aeromobile; o
b)
non siano entrati in contatto con passeggeri in partenza, già controllati, diversi
da quelli destinati a imbarcarsi
sullo stesso aeromobile; o
c)
arrivino da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro
abbiano comunicato di ritenere
che tali passeggeri ed il relativo bagaglio a mano siano stati
sottoposti a controlli di livello inferiore rispetto agli
standard fondamentali comuni; o
d)
arrivino da un paese terzo ove i livelli di sicurezza adottati sono riconosciuti
equivalenti agli standard fondamen-
tali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
4.2.
Protezione dei passeggeri e del bagaglio a mano
1. I
passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano devono essere protetti da
interferenze non autorizzate dal punto in cui
vengono
sottoposti a controllo fino alla partenza dell'aeromobile sul quale sono
trasportati.
2. I
passeggeri in partenza che sono già stati sottoposti a controllo devono restare
separati dai passeggeri in arrivo, a
meno
che:
a) i passeggeri in arrivo provengano da uno Stato membro, a meno che la
Commissione o tale Stato membro
abbiano comunicato di ritenere che tali passeggeri e il rispettivo
bagaglio a mano siano stati sottoposti a controlli
di livello inferiore rispetto agli standard fondamentali comuni; o
b)
i passeggeri in arrivo provengano da un paese terzo i cui livelli di sicurezza
siano riconosciuti equivalenti agli
standard fondamentali comuni secondo la procedura di cui all'articolo
15, paragrafo 2.
4.3.
Passeggeri potenzialmente pericolosi
Prima della partenza i
passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti ad appropriate
misure di sicu-
rezza.
5.
BAGAGLIO DA STIVA
5.1.
Controllo del bagaglio da stiva
1. Tutto il bagaglio da stiva deve
essere sottoposto a controllo prima di essere caricato a bordo di un
aeromobile, allo
scopo
di impedire l'introduzione di articoli proibiti nelle aree sterili ed a bordo
dell'aeromobile.
2. Il bagaglio da stiva in transito
indiretto può essere dispensato dal controllo, qualora:
a)
provenga da un altro Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato
membro abbiano comunicato di
ritenere che esso sia stato sottoposto a controlli di livello inferiore
rispetto agli standard fondamentali comuni; o
b)
arrivi da un paese terzo i cui livelli di sicurezza siano riconosciuti
equivalenti agli standard fondamentali comuni
secondo la procedura di cui
all'articolo 15, paragrafo 2.
3. Il
bagaglio da stiva in transito può essere esentato dai controlli se rimane a
bordo dell'aeromobile.
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IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
5.2.
Protezione del bagaglio da stiva
Il
bagaglio da stiva destinato ad essere trasportato a bordo di un aeromobile deve
essere protetto da interferenze non
autorizzate
dal momento in cui è sottoposto a controllo o preso in custodia dal vettore, a
seconda di quale opera-
zione
sia effettuata prima, fino alla partenza dell'aeromobile sul quale deve essere
trasportato.
5.3.
Riconcilio dei bagagli
1.
Ogni bagaglio da stiva deve essere identificato come accompagnato o non
accompagnato.
2. Il
bagaglio da stiva non accompagnato non può essere trasportato, a meno che non
sia trasportato con aeromobile
diverso
da quello del relativo passeggero per ragioni indipendenti dalla volontà del
passeggero stesso, oppure sia stato
sottoposto
a controlli di sicurezza supplementari.
6.
MERCI E POSTA
6.1.
Controlli di sicurezza delle merci e della posta
1.
Tutte le merci e la posta devono essere sottoposte a controlli di sicurezza
prima di essere caricate a bordo di un aero-
mobile. Un vettore aereo non accetterà
di trasportare con aeromobile merci o posta a meno che esso stesso non
abbia
effettuato i controlli in questione ovvero l'effettuazione di essi sia stata
confermata e attestata da un agente
regolamentato, un mittente
conosciuto o un mittente responsabile.
2. Le
merci e la posta in transito indiretto possono essere sottoposte a controlli di
sicurezza alternativi, secondo moda-
lità
da precisare in un provvedimento attuativo.
3. Le
merci e la posta in transito possono essere esentate dai controlli di sicurezza
se rimangono a bordo dell'aeromo-
bile.
6.2.
Protezione delle merci e della posta
1. Le merci e la posta destinate ad
essere trasportate su un aeromobile devono essere protette da interferenze non
auto-
rizzate
dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza fino alla
partenza dell'aeromobile sul quale
devono
essere trasportate.
2. Le
merci e la posta non adeguatamente protette da contatti non autorizzati dopo
aver effettuato i controlli di sicu-
rezza
devono essere sottoposte a controllo («screening»).
7.
POSTA E MATERIALE DEI VETTORI AEREI
La
posta e il materiale dei vettori aerei sono sottoposti a controlli di sicurezza
e successivamente protetti fino al
momento
dell'imbarco, allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti
nell'aeromobile.
8.
FORNITURE DI BORDO
Le
forniture di bordo, compreso il cibo e le bevande («catering»), destinate al
trasporto o all'utilizzo a bordo di un
aeromobile, sono sottoposte a controlli di
sicurezza e successivamente protette fino all'imbarco allo scopo di impe-
dire
l'introduzione di articoli proibiti nell'aeromobile.
9.
FORNITURE PER L'AEROPORTO
Le forniture destinate ad essere vendute
o utilizzate nelle aree sterili degli aeroporti, comprese le forniture dei
risto-
ranti
e dei negozi di articoli esenti da imposte o tasse (duty free shops), devono
essere sottoposte a controlli di sicu-
rezza
allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in queste aree.
10.
MISURE PER LA SICUREZZA IN VOLO
1.
Ferme restando le norme applicabili per la sicurezza aerea:
a) durante il volo deve essere impedito
l'ingresso nella cabina di pilotaggio alle persone non autorizzate;
b)
durante il volo i passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti
ad adeguate misure di sicurezza.
2. Per impedire atti di interferenza
illecita durante il volo devono essere adottate misure di sicurezza
appropriate, quali
l'addestramento
del personale di condotta e del personale di cabina.
3. È
vietato il trasporto di armi nella cabina passeggeri e nella cabina di
pilotaggio, a meno che gli Stati membri interes-
sati
non abbiano rilasciato un'autorizzazione conforme alle rispettive normative
nazionali.
4. Il
paragrafo 3 si applica anche agli agenti responsabili della sicurezza in volo
(«flight security officers»), se questi
portano
armi.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 70E/31
11.
SELEZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
1. Le
persone che effettuano lo screening, i controlli di accesso o altri controlli
di sicurezza, o che sono responsabili
dell'esecuzione
di tali controlli, devono essere selezionate, addestrate e, se del caso, così
da garantire la loro idoneità
all'attività
in questione, nonché la loro competenza ad adempiere alle funzioni assegnate.
2. Le
persone diverse dai passeggeri che devono accedere alle aree sterili devono
ricevere una formazione sulla sicurezza
prima
di ottenere un tesserino d'ingresso in aeroporto o un tesserino di
riconoscimento come membro di equi-
paggio.
3. La
formazione di cui ai punti 1 e 2 è effettuata mediante un'attività iniziale e
successivi aggiornamenti periodici.
4.
Gli istruttori addetti alla formazione delle persone di cui ai punti 1 e 2
devono essere in possesso della prescritta
qualifica.
12.
ATTREZZATURE DI SICUREZZA
Le
attrezzature utilizzate per lo screening, il controllo d'accesso e gli altri
controlli di sicurezza devono essere in
grado
di effettuare i controlli di sicurezza previsti.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.3.2007
MOTIVAZIONE DEL
CONSIGLIO
I.
INTRODUZIONE
Nel settembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di
regolamento del Consiglio che sosti-
tuisce
il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce norme
comuni
per la sicurezza dell'aviazione civile (1). Tale regolamento, elaborato e
adottato in risposta agli
attentati
terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, è in vigore dal gennaio
2003: la sua sostitu-
zione
con un nuovo testo è ritenuta necessaria poiché la sua applicazione ha dato
luogo a una serie di
problemi.
Il
15 giugno 2006, il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima
lettura, contenente 85
emendamenti.
Il
Consiglio ha preso seriamente in esame la possibilità di raggiungere un accordo
con il Parlamento
europeo
in prima lettura sul testo della proposta di regolamento. Nel corso di contatti
informali con
rappresentanti
del Parlamento europeo, è parso tuttavia che la questione del finanziamento
delle misure
di
sicurezza debba essere esaminata in modo più accurato al fine di pervenire ad
un testo che risulti
accettabile
per tutte le parti. Il Consiglio, pertanto, ha deciso di adottare una posizione
comune che
tenga
conto quanto più possibile degli emendamenti apportati dal Parlamento europeo
in prima lettura e
di
cercare un accordo con il Parlamento europeo in una fase successiva.
Successivamente
alla revisione dell'intero testo da parte dei giuristi/linguisti, il Consiglio
ha adottato la
propria posizione comune in data del l'11
Dicembre 2006. Nel fare ciò, esso ha preso atto del parere
del
Parlamento europeo in prima lettura, accogliendo 46 emendamenti.
Il
Consiglio ha preso altresì atto del parere del Comitato economico e sociale.
II.
ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
Il
Consiglio ha potuto raggiungere un accordo sulle linee principali della
proposta della Commissione. Il
Consiglio ha deciso, tuttavia, di modificare il testo su alcuni punti,
in generale per renderlo più chiaro,
più
semplice e più comprensibile.
Le
modifiche più rilevanti, apportate del Consiglio alla proposta della
Commissione, riguardano i due
settori in appresso.
In
primo luogo, per quanto riguarda la procedura di comitato, il Consiglio ha
tenuto conto delle nuove
norme
adottate dal Consiglio nel luglio del 2006 (2). La nuova procedura di regolamentazione
con
controllo
introdotta da dette norme, che conferisce maggiori competenze al Parlamento
europeo, è
prevista
all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, del progetto di
regolamento. L'articolo 4,
paragrafo 3, si riferisce ai criteri in base ai quali gli Stati membri
possono derogare alle norme generali
per
aeroporti o aeromobili di piccole dimensioni. L'articolo 9, paragrafo 2,
specifica le norme applicabili
ai programmi nazionali degli
Stati membri per il controllo della qualità.
In
secondo luogo, l'articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di
applicare misure nazionali più
rigorose
di quelle contenute nel regolamento. Date le questioni in gioco, la gravità
delle varie minacce
alla
sicurezza e le circostanze in rapido mutamento che gravitano attorno a tali
minacce, il Consiglio ha
affermato
che gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine di manovra sufficiente
per imporre
eventuali
misure supplementari o speciali da essi ritenute necessarie. Tali misure, ad
avviso del Consiglio,
non
dovrebbero richiedere particolare giustificazione a livello comunitario.
Per
quanto riguarda gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio
ha potuto accogliere,
del
tutto o in parte, i seguenti 46 emendamenti:
2,
4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, da 23 a 30, 33, 34, 37, 40, da 45 a 49,
51, da 53 a 58, da 65
a
68, 73, 77, 78, 79, 82 e 84.
Tuttavia, il Consiglio non ha potuto accogliere vari altri emendamenti,
tra cui i principali sono gli emen-
damenti
3, 35, 43 e 44 sul finanziamento del dispositivo di sicurezza ai sensi del
regolamento. Il Consi-
glio ritiene inopportuno che un regolamento tecnico, come quello in
questione, contenga requisiti o
obblighi in materia di finanziamento. Il
principio di sussidiarietà impone che siffatte questioni siano
affrontate
a livello nazionale.
(1) GU
L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004
(GU L 158 del 30.4.2004,
pag.
1).
(2) GU
L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
27.3.2007
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 70E/33
Vari altri emendamenti non sono
stati accolti, almeno in parte, poiché estendono il campo di applica-
zione
del regolamento al di là degli obiettivi in materia di sicurezza che è inteso a
raggiungere. Ciò vale
segnatamente per gli emendamenti 6, 9, 19,
36, 45, 57, 80 e 85. Gli emendamenti 1, 10, 13, 14, 16,
18, 22, 31, 32, 33, 50, 52, 60, 63, 72 e 74 non sono stati accolti, del
tutto o in parte, in quanto in
contrasto
con altre parti della proposta di regolamento, privi di un apporto sostanziale
al testo oppure
non
conformi con la terminologia accettata in materia di sicurezza dell'aviazione. Infine,
gli emenda-
menti
20, 21, 38, 39, 41, 42, 59, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 75, 76 e 83 non sono stati
accolti, del tutto o
in
parte, ritenendo il Consiglio che contengano una mole di dettagli eccessiva per
un regolamento di
questo
tipo oppure che siano incompatibili con gli accordi istituzionali della
Comunità o ancora che
contengano
disposizioni la cui attuazione si rivelerebbe impraticabile da parte o degli
Stati membri o
degli
operatori economici interessati.
III.
CONCLUSIONE
Il
Consiglio sostiene che il testo della posizione comune è adeguato ed
equilibrato e ritiene che essa
rispecchi
le finalità a cui si ispirano la maggior parte degli emendamenti del
Parlamento.
Il
Consiglio desidera sottolineare l'intenso impegno a cui si è sottoposto per
assicurare un rapido accordo
sul
regolamento e confida nel fatto che la posizione comune consentirà a tempo
debito una rapida
adozione
della normativa.