Easyjet? No grazie !   Cliccate qui per scoprire perché
Easyjet? No thanks !   Click here to discover why


                                                        POSIZIONE COMUNE (CE) N. 3/2007

                                                       definita dal Consiglio l'11 dicembre 2006

                     in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,

                     del ..., che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento

                                                                    (CE) n. 2320/2002

 

                                                               (Testo rilevante ai fini del SEE)

 

                                                                     (2007/C 70 E/02)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE                                   (5)     Considerata la necessità di assicurare una maggiore flessi-

EUROPEA,                                                                                   bilità nell'adozione delle misure e delle procedure di sicu-

                                                                                           rezza in modo da tenere conto dell'evolversi della valuta-

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare                       zione dei rischi e consentire l'introduzione di nuove

l'articolo 80, paragrafo 2,                                                                tecnologie, è opportuno che il presente regolamento si

                                                                                           limiti a definire i principi fondamentali delle misure che

                                                                                           devono essere adottate per proteggere l'aviazione civile

vista la proposta della Commissione,                                                       contro gli atti di interferenza illecita, senza specificare i

                                                                                           dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro concreta

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),                              attuazione.

 

sentito il Comitato delle regioni,                                                 (6)     È opportuno che il presente regolamento si applichi agli

                                                                                           aeroporti utilizzati dall'aviazione civile situati nel terri-

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trat-                         torio di uno Stato membro, agli operatori che forniscono

tato (2),                                                                                  servizi in tali aeroporti ed ai soggetti che forniscono beni

                                                                                           e/o servizi in tali aeroporti o tramite questi ultimi.

considerando quanto segue:

 

(1)        Al fine di proteggere le persone ed i beni nell'Unione                  (7)     Ferme restando le disposizioni della convenzione sui reati

           europea è opportuno impedire che vengano commessi                               e su altri atti compiuti a bordo di aeromobili (Tokyo

           atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili                       1963), della convenzione per la repressione del sequestro

           civili attraverso l'adozione di norme comuni per la tutela                      illecito di aeromobili (L'Aja 1970) e della convenzione

           dell'aviazione civile. Questo obiettivo andrebbe conse-                         per la repressione degli atti illeciti nei confronti della sicu-

           guito istituendo regole e standard fondamentali comuni                          rezza dell'aviazione civile (Montreal 1971), è opportuno

           sulla sicurezza aerea, nonché meccanismi atti a monito-                         che il presente regolamento riguardi anche le misure di

           rarne il rispetto.                                                              sicurezza che si applicano a bordo degli aeromobili

                                                                                           appartenenti a vettori aerei della Comunità o durante il

                                                                                           volo di tali aeromobili.

(2)        Nell'interesse della sicurezza dell'aviazione civile in gene-

           rale, è opportuno fornire i criteri per un'interpretazione

           comune dell'allegato 17 della convenzione di Chicago

           sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944.               (8)     Ogni Stato membro può decidere autonomamente se

                                                                                           ricorrere ad agenti responsabili della sicurezza sugli aero-

(3)        In risposta agli avvenimenti dell'11 settembre 2001 negli                       mobili registrati nel proprio territorio e sugli aeromobili

           Stati Uniti è stato adottato il regolamento (CE)                                di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata da tale

           n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,                            Stato membro.

           del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per

           la sicurezza dell'aviazione civile (3).

                                                                                   (9)     Le varie attività esercitate nel settore dell'aviazione civile

(4)        Il contenuto del regolamento (CE) n. 2320/2002                                  non sono necessariamente soggette allo stesso livello di

           andrebbe rivisto alla luce dell'esperienza maturata ed è                        minaccia. Nel definire le norme fondamentali comuni per

           opportuno abrogarlo e sostituirlo con il presente regola-                       la sicurezza aerea è opportuno tenere conto delle dimen-

           mento finalizzato a semplificare, armonizzare e chiarire                        sioni dell'aeromobile, della natura dell'attività e/o della

           le norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicu-                        frequenza delle attività negli aeroporti, allo scopo di

           rezza.                                                                          consentire deroghe.

 

(1) GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 17.

(2) Parere del Parlamento europeo del 15 giugno 2006 (non ancora pubbli-

       cato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio              (10)    È opportuno che agli Stati membri venga inoltre consen-

       dell'11 dicembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non               tito, sulla base di una valutazione del rischio, di applicare

       ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regola-                    misure più severe di quelle disposte dal presente regola-

       mento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).                            mento.

 


 

 

C 70E/22                IT                             Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           27.3.2007

 

(11)    È possibile che paesi terzi impongano l'osservanza di                (18)    In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le

        misure diverse da quelle stabilite dal presente regola-                      modalità che giustificano l'adozione delle misure di cui

        mento in relazione a voli provenienti da un aeroporto                        agli articoli 4, paragrafo 3 e 9, paragrafo 2. Tali misure di

        situato in uno Stato membro e diretti ad un aeroporto di                     portata generale intese a modificare elementi non essen-

        tale paese terzo, o che ne sorvolano il territorio. Tuttavia,                ziali del presente regolamento od integrarlo con l'ag-

        fatti salvi eventuali accordi bilaterali dei quali la Comunità               giunta di nuovi elementi non essenziali dovrebbero essere

        sia parte, è opportuno che la Commissione abbia la                           adottate secondo la procedura di regolamentazione con

        facoltà di valutare le misure imposte dal suddetto paese                     controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione

        terzo.                                                                       1999/468/CE.

 

(12)    Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'unica

        autorità responsabile del coordinamento e del controllo              (19)    È opportuno perseguire l'obiettivo del sistema di sicu-

        dell'attuazione delle norme fondamentali comuni per la                       rezza unico («one-stop security») per tutti i voli che si

        sicurezza aerea, anche nell'eventualità in cui al suo                        svolgono all'interno dell'Unione europea.

        interno operassero due o più organismi competenti nel

        settore della sicurezza aerea.                                       (20)    Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applica-

                                                                                     zione di norme relative alla sicurezza («safety») del

(13)    Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un                                  trasporto aereo, incluse quelle relative al trasporto di

        programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile                   merci pericolose.

        al fine di stabilire le responsabilità per l'attuazione delle

        norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea e

        precisare quali adempimenti siano prescritti agli operatori          (21)    Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da

        e agli altri soggetti. Inoltre, tutti gli operatori aeroportuali,            applicarsi in caso di violazione delle disposizioni del

        i vettori aerei ed i soggetti che attuano norme per la sicu-                 presente regolamento. Le sanzioni previste, che possono

        rezza aerea dovrebbero redigere, attuare e mantenere                         essere di natura civile o amministrativa, dovrebbero

        aggiornato un programma di sicurezza al fine di garantire                    essere effettive, proporzionate e dissuasive.

        l'osservanza sia del presente regolamento sia di

        qualunque altro programma per la sicurezza dell'avia-

        zione civile che essi siano tenuti ad applicare.                     (22)    La dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra,

                                                                                     concordata a Cordoba il 18 settembre 2006 durante la

                                                                                     prima riunione ministeriale del Forum di dialogo su

(14)    Per monitorare il rispetto del presente regolamento e del                    Gibilterra, sostituirà la dichiarazione comune sull'aero-

        programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione                          porto di Gibilterra adottata a Londra il 2 dicembre 1987,

        civile, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un                          ed il pieno rispetto di essa equivarrà al rispetto della

        programma nazionale idoneo a verificare la qualità della                     dichiarazione del 1987.

        sicurezza dell'aviazione civile e garantirne l'osservanza.

 

(15)    Allo scopo di controllare l'applicazione del presente rego-          (23)    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire

        lamento da parte degli Stati membri nonché di formulare                      la salvaguardia dell'aviazione civile da atti di interferenza

        raccomandazioni atte a migliorare la sicurezza aerea, è                      illecita e la definizione di criteri per un'interpretazione

        opportuno che la Commissione effettui ispezioni, anche                       comune della convenzione di Chicago sull'aviazione civile

        senza preavviso.                                                             internazionale, non possono essere realizzati in misura

                                                                                     sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa

                                                                                     delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento,

(16)    I provvedimenti attuativi che stabiliscono gli adempi-                       essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità

        menti e le procedure comuni atti a mettere in pratica le                     può intervenire in base al principio di sussidiarietà

        norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea e che                       sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento

        contengono informazioni riservate sotto il profilo della                     si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi

        sicurezza, così come i rapporti d'ispezione della Commis-                    in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato

        sione e le conseguenti risposte delle autorità competenti                    nello stesso articolo,

        dovrebbero essere considerati come «informazioni classifi-

        cate UE» ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA,

        Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che

        modifica il suo Regolamento interno (1). Tali documenti

        non dovrebbero essere pubblicati, ma dovrebbero essere

        messi a disposizione degli operatori e dei soggetti legitti-

        mati a riceverli.                                                    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

(17)    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regola-

        mento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE

        del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per                                                Articolo 1

        l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla

        Commissione (2).                                                                                       Obiettivi

(1) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione

   2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione    1.      Il presente regolamento stabilisce norme comuni per

   2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).                            proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita.

 


 

 

27.3.2007                    IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             C 70E/23

 

Esso fornisce inoltre i criteri per un'interpretazione comune                   6) «soggetto»: persona, organizzazione o impresa diversa da

dell'allegato 17 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile                 un operatore;

internazionale.

                                                                                7) «articoli proibiti»: armi, esplosivi ed altri dispositivi, articoli

2.      Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui al para-                  o sostanze pericolosi che possono essere utilizzati per

grafo 1 sono:                                                                       commettere un atto di interferenza illecita;

 

a) la definizione di regole e norme fondamentali comuni sulla                   8) «controllo ("screening")»: applicazione di mezzi tecnici o di

      sicurezza aerea;                                                              altro tipo atti a identificare e/o rilevare la presenza di arti-

                                                                                    coli proibiti;

b) l'istituzione di meccanismi atti a monitorarne il rispetto.

                                                                                9) «controllo di sicurezza»: applicazione di mezzi in grado di

                                                                                    impedire l'introduzione di articoli proibiti;

                                    Articolo 2

                                                                               10) «controllo d'accesso»: applicazione di sistemi che consen-

                          Ambito di applicazione                                    tono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non auto-

                                                                                    rizzati;

1.      Il presente regolamento si applica:                                    11) «area lato volo ("airside")»: area di manovra di un aeroporto,

a) a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti situati nel territorio                terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l'accesso ai quali

      di uno Stato membro che non siano utilizzati esclusivamente                   è limitato;

      per scopi militari;

                                                                               12) «area lato terra ("landside")»: parti di aeroporto, terreni adia-

b) a tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che forniscono                  centi ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell'area

      servizi negli aeroporti di cui alla lettera a);                               lato volo («airside»);

 

c) a tutti i soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea               13) «area sterile ("Security Restricted Area")»: parte di area lato

      operanti in locali situati all'interno o all'esterno del sedime               volo ove, oltre alle limitazioni all'accesso, sono adottate

      aeroportuale, che forniscono beni e/o prestano servizi                        ulteriori misure di sicurezza;

      nell'ambito degli aeroporti di cui alla lettera a) o tramite essi.

2.      L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di               14) «area delimitata»: una zona separata dalle aree sterili

Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive                 mediante controlli di accesso, oppure, qualora sia essa

del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa                        stessa un'area sterile, da altre aree sterili dell'aeroporto;

sulla sovranità del territorio in cui sorge detto aeroporto.

                                                                               15) «controllo dei precedenti personali ("background check")»:

                                                                                    controllo documentato dell'identità e della storia personale

                                                                                    di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali,

                                    Articolo 3                                      effettuato allo scopo di valutare l'idoneità di tale persona ad

                                                                                    accedere alle aree sterili senza scorta;

                                   Definizioni                                 16) «passeggeri, bagagli, merci o posta in transito indiretto»:

Ai fini del presente regolamento si intende per:                                    passeggeri, bagagli, merci o posta che partono con un aero-

                                                                                    mobile diverso rispetto a quello con cui sono arrivati;

 1) «aviazione civile»: qualsiasi operazione aerea effettuata con

       aeromobili civili, escludendo quelle effettuate con aeromo-             17) «passeggeri, bagagli, merci o posta in transito diretto»:

       bili di Stato di cui all'articolo 3 della convenzione di                     passeggeri, bagagli, merci o posta che partono con lo stesso

       Chicago sull'aviazione civile internazionale;                                aeromobile con il quale sono arrivati;

 

 2) «sicurezza aerea»: combinazione di misure e risorse umane                  18) «passeggero potenzialmente pericoloso»: passeggero che sia

       e materiali finalizzate alla protezione dell'aviazione civile da             stato espulso, o che non si reputa possa essere ammesso

       atti di interferenza illecita;                                               per ragioni connesse alla politica dell'immigrazione o che

                                                                                    sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà perso-

 3) «operatore»: persona, organizzazione o impresa che presta                       nale;

       o offre i propri servizi in operazioni di trasporto aereo;

 4) «vettore aereo»: impresa di trasporto aereo titolare di una                19) «bagaglio a mano»: bagaglio destinato ad essere trasportato

       licenza di esercizio valida o documento equivalente;                         nella cabina dell'aeromobile;

 

 5) «vettore aereo comunitario»: vettore aereo titolare di una                 20) «bagaglio da stiva»: bagaglio destinato ad essere trasportato

       valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro a                 nella stiva dell'aeromobile;

       norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del

       23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1);        21) «bagaglio da stiva accompagnato»: bagaglio trasportato nella

                                                                                    stiva dell'aeromobile, sullo stesso volo sul quale viaggia il

(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.                                                 relativo passeggero;

 


 

 

C 70E/24                 IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            27.3.2007

 

22) «posta del vettore aereo»: posta di cui un vettore aereo                    Tali disposizioni riguardano, in particolare:

      costituisca sia il mittente che il destinatario;

                                                                                a) i metodi per l'effettuazione dei controlli, del controllo dell'ac-

23) «materiale del vettore aereo»: materiale di cui un vettore                        cesso e di altri controlli di sicurezza;

      aereo costituisca sia il mittente che il destinatario ovvero

      materiale utilizzato da un vettore aereo;                                 b) i metodi per l'effettuazione dello screening di sicurezza degli

                                                                                      aeromobili e delle ispezioni degli stessi;

24) «posta»: spedizioni costituite da corrispondenza e altri arti-

      coli consegnati dai servizi postali e destinati ad essere                 c) gli articoli proibiti;

      trasmessi ai servizi postali, con esclusione della posta del

      vettore aereo, conformemente alle norme dell'Unione

      postale universale;                                                       d) i criteri di prestazione e i test di conformità delle apparec-

                                                                                      chiature;

25) «merci»: beni destinati a essere trasportati nell'aeromobile,

      diversi dai bagagli, dalla posta, dalla posta del vettore aereo,          e) la selezione del personale e i requisiti di addestramento;

      dal materiale del vettore aereo e dalle provviste di bordo;                f) la definizione di parti critiche delle aree sterili;

26) «agente regolamentato»: vettore aereo, agente, spedizioniere

      o qualunque altro soggetto che garantisce l'effettuazione di              g) gli obblighi e le procedure di certificazione degli agenti rego-

      controlli di sicurezza sulle merci o sulla posta;                               lamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili;

 

27) «mittente conosciuto»: mittente da cui originano merci o                    h) le categorie di persone, merci e aeromobili che, per motivi

      posta soggette a procedure conformi a norme e disposi-                          oggettivi, sono soggetti a procedure speciali di sicurezza o

      zioni comuni di sicurezza tali da consentire il trasporto                       sono esentate dallo screening, dal controllo di accesso o da

      della merce o della posta in questione su aeromobili di                         altri controlli di sicurezza.

      qualsiasi tipo;

                                                                                3.      La Commissione, modificando il presente regolamento

28) «mittente responsabile»: mittente da cui originano merci o                  mediante una decisione secondo la procedura di regolamenta-

      posta soggette a procedure conformi a norme e disposi-                    zione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, stabilisce

      zioni tali da consentire il trasporto della merce o della                 i criteri che consentono agli Stati membri di derogare dalle

      posta in questione su aeromobili rispettivamente cargo o                  norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare

      postali;                                                                  misure alternative di sicurezza atte a garantire un adeguato

                                                                                livello di protezione sulla base di una specifica valutazione del

29) «controllo di sicurezza dell'aeromobile ("check")», ispezione               rischio. Queste misure alternative sono giustificate da motiva-

      delle parti interne dell'aeromobile alle quali i passeggeri               zioni connesse alle dimensioni dell'aeromobile o attinenti alla

      possono avere avuto accesso, unitamente all'ispezione della               natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività

      stiva dell'aeromobile, allo scopo di rilevare la presenza di              pertinenti.

      articoli proibiti o di altri segni di interferenza illecita nell'ae-

      romobile;                                                                 Per imperativi motivi d'urgenza può applicare la procedura d'ur-

                                                                                genza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

30) «ispezione di sicurezza dell'aeromobile ("search")», ispezione

      dell'interno dell'aeromobile e delle parti esterne accessibili

      di esso allo scopo di rilevare la presenza di articoli proibiti           Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.

      e di altri segni di interferenza illecita compiuta sull'aeromo-

      bile;

                                                                                4.      Gli Stati membri garantiscono l'applicazione sul rispettivo

31) «agente responsabile della sicurezza in volo ("in-flight secu-              territorio delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1.

      rity officer")», persona assunta da uno Stato per viaggiare su            Se uno Stato membro ha motivo di ritenere che il livello di sicu-

      un aeromobile di un vettore titolare di licenza rilasciata                rezza sia stato compromesso a causa di un'infrazione di sicu-

      dallo stesso Stato allo scopo di proteggere l'aeromobile e i              rezza, esso garantisce l'adozione di azioni appropriate e tempe-

      suoi occupanti da atti di interferenza illecita.                          stive per rimediare a tale infrazione e garantire la continuità

                                                                                della sicurezza dell'aviazione civile.

 

 

                                Articolo 4

                                                                                                                 Articolo 5

                   Norme fondamentali comuni

                                                                                          Misure più severe applicate dagli Stati membri

1.       Le norme fondamentali comuni per la protezione dell'avia-

zione civile da atti di interferenza illecita sono riportate nell'alle-

gato.                                                                           1.      Gli Stati membri possono applicare misure più severe

                                                                                rispetto alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4.

                                                                                L'adozione di tali misure avviene sulla base di una valutazione

2.       Le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle               dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario. Le misure sono

norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 sono stabilite                  pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate al

secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.                       rischio preso in considerazione.

 


 

 

27.3.2007                  IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           C 70E/25

 

2.         Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure            2.         L'autorità competente mette a disposizione degli operatori

al più presto rispetto alla loro applicazione. Non appena riceve               e dei soggetti che sono legittimati a riceverli, i testi scritti delle

tali informazioni, la Commissione le trasmette agli altri Stati                parti appropriate del programma nazionale per la sicurezza

membri.                                                                        dell'aviazione civile.

 

3.         Gli Stati membri non sono tenuti ad informare la

Commissione se le misure in questione si limitano ad uno speci-

fico volo in una determinata data.                                                                             Articolo 9

 

                                                                                     Programma nazionale per il controllo della qualità

                                  Articolo 6

                                                                               1.         Ciascuno Stato membro redige, attua e mantiene aggior-

              Misure di sicurezza prescritte da paesi terzi                    nato un programma nazionale per il controllo della qualità.

 

1.         Fatti salvi eventuali accordi bilaterali di cui la Comunità sia     Tale programma mette in condizione lo Stato membro di

parte, uno Stato membro informa la Commissione delle misure                    controllare il livello di sicurezza dell'aviazione civile così da

di sicurezza prescritte da un paese terzo qualora esse differi-                monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regola-

scano dalle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4 in                 mento e del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione

relazione a voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato              civile.

membro diretto verso tale paese terzo o che ne sorvolano il

territorio.

                                                                               2.         Le specifiche del programma nazionale per il controllo

2.         Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria            della qualità sono adottate aggiungendo un allegato al presente

iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione di qualsiasi                 regolamento secondo la procedura di regolamentazione con

misura comunicata a norma del paragrafo 1 e, secondo la proce-                 controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

dura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può elaborare un'appro-

priata risposta al paese terzo interessato.                                    Per imperativi motivi d'urgenza la Commissione può applicare

                                                                               la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

3.         I paragrafi 1 e 2 non si applicano se

a) lo Stato membro interessato applica le misure in questione a                Il programma consente la pronta individuazione e la correzione

      norma dell'articolo 5; o                                                 delle carenze riscontrate. Prevede altresì che tutti gli aeroporti,

                                                                               gli operatori e i soggetti responsabili dell'attuazione delle norme

b) la prescrizione del paese terzo si limita ad uno specifico volo             di sicurezza del trasporto aereo situati nel relativo

      in una determinata data.                                                 Stato membro siano sottoposti a regolare monitoraggio da parte

                                                                               dell'autorità competente da effettuarsi direttamente o sotto la

                                                                               sorveglianza dell'autorità stessa.

 

                                  Articolo 7

 

                           Autorità competente                                                                Articolo 10

 

Se in uno Stato membro esistono due o più organismi compe-

tenti per la sicurezza dell'aviazione civile, esso designa un'unica                          Programma per la sicurezza degli aeroporti

autorità (di seguito «l'autorità competente») responsabile del

coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme                   1.         Ogni gestore aeroportuale redige, attua e mantiene aggior-

fondamentali comuni di cui all'articolo 4.                                     nato un programma per la sicurezza dell'aeroporto.

 

                                                                               Il programma descrive i metodi e le procedure che il gestore

                                  Articolo 8                                   dell'aeroporto deve seguire per ottemperare alle disposizioni del

                                                                               presente regolamento e a quelle del programma nazionale per la

Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile                     sicurezza dell'aviazione civile predisposto dallo Stato membro in

                                                                               cui è situato l'aeroporto.

 

1.         Ciascuno Stato membro redige, attua e mantiene aggior-

nato un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione                    Il programma comprende disposizioni per il controllo della

civile.                                                                        qualità interna che descrivono le modalità con le quali il gestore

                                                                               dell'aeroporto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

 

Tale programma definisce le responsabilità per l'attuazione delle

norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4 e precisa gli                  2.         Il programma per la sicurezza aeroportuale è presentato

adempimenti prescritti a tal fine agli operatori e agli altri                  all'autorità competente che, se del caso, può adottare ulteriori

soggetti.                                                                      misure.

 


 

 

C 70E/26                  IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           27.3.2007

 

                                Articolo 11                                  incluse quelle agli aeroporti, ai gestori e ai soggetti che appli-

                                                                             cano norme per la sicurezza aerea, per controllare l'applicazione

          Programma per la sicurezza del vettore aereo                       del presente regolamento, da parte degli Stati membri, e formu-

                                                                             lare, se del caso, raccomandazioni tendenti a migliorare la sicu-

1.      Ogni vettore aereo redige, attua e mantiene aggiornato un            rezza aerea. A tale scopo l'autorità competente notifica alla

programma per la sicurezza del vettore aereo.                                Commissione l'elenco di tutti gli aeroporti aperti al traffico

                                                                             aereo civile situati nel proprio territorio, diversi da quelli

                                                                             contemplati nell'articolo 4, paragrafo 3.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il vettore

aereo deve seguire per ottemperare alle disposizioni del presente

regolamento e a quelle del programma nazionale per la sicu-                  Le modalità per lo svolgimento delle ispezioni della Commis-

rezza dell'aviazione civile dello Stato membro a partire dal quale           sione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15,

esso effettua i servizi.                                                     paragrafo 2.

 

Il programma comprende disposizioni relative al controllo della              2.      Le ispezioni effettuate dalla Commissione presso aeroporti,

qualità interna che descrivono le modalità con le quali il vettore           operatori ed i soggetti che applicano norme sulla sicurezza aerea

aereo vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.                        sono effettuate senza preavviso. La Commissione, prima di un'i-

                                                                             spezione, informa lo Stato membro interessato con sufficiente

2.      Su richiesta, il programma per la sicurezza del vettore              anticipo.

aereo è presentato all'autorità competente, che, se del caso, può

adottare ulteriori misure.                                                   3.      Tutti i rapporti di ispezione della Commissione sono

                                                                             comunicati all'autorità competente dello Stato membro interes-

3.      Laddove un programma per la sicurezza di un vettore                  sato, la quale, nella sua risposta, indica le misure correttive

aereo comunitario è stato convalidato dall'autorità competente               corrispondenti ad ogni carenza riscontrata.

dello Stato membro che rilascia a tale vettore la licenza d'eser-

cizio, tutti gli altri Stati membri riconoscono che tale vettore             Il rapporto di ispezione e la risposta dell'autorità competente

aereo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1. Questo non                 vengono successivamente comunicati all'autorità competente

pregiudica il diritto di uno Stato membro di richiedere a qual-              degli altri Stati membri.

siasi vettore aereo dettagli riguardo l'attuazione:

 

a) delle misure di sicurezza applicate da tale Stato membro a

      norma dell'articolo 5; e/o                                                                            Articolo 14

b) di procedure locali applicabili agli aeroporti serviti.

                                                                                                 Diffusione delle informazioni

 

                                Articolo 12                                  I documenti di seguito riportati sono considerati «informazioni

                                                                             classificate UE» ai fini della decisione 2001/844/CE, CECA,

            Programma di sicurezza degli altri soggetti                      Euratom, e non sono resi pubblici:

 

1.      Ogni altro soggetto che, in virtù di un programma nazio-             a) le disposizioni e le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 2

nale per la sicurezza dell'aviazione civile di cui all'articolo 8, è               e 3, all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1,

tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea, redige, attua e                  qualora contengano informazioni di sicurezza riservate;

mantiene aggiornato un proprio programma di sicurezza.

                                                                             b) i rapporti di ispezione della Commissione e le risposte delle

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il soggetto                    autorità competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

deve seguire per rispettare il programma nazionale per la sicu-

rezza dell'aviazione civile dello Stato membro limitatamente alle

operazioni effettuate dal soggetto in questione in tale Stato                                               Articolo 15

membro.

                                                                                                       Procedura di comitato

Il programma comprende disposizioni relative al controllo della

qualità interna che descrivono le modalità con le quali il

soggetto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.                     1.      La Commissione è assistita da un comitato.

 

2.      Su richiesta, il programma è presentato all'autorità compe-          2.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

tente dello Stato membro interessato che, se del caso, può adot-             applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,

tare ulteriori misure.                                                       tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

 

                                                                             Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/

                                Articolo 13                                  468/CE è fissato ad un mese.

 

                   Ispezioni della Commissione                               3.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si

                                                                             applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della

1.      La Commissione, con la collaborazione dell'autorità                  decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'ar-

competente dello Stato membro interessato, effettua ispezioni,               ticolo 8 della stessa.

 


 

 

27.3.2007                 IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                 C 70E/27

 

4.       Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si                                          Articolo 17

applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2 e 6 e l'articolo 7 della

decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'ar-                                               Abrogazione

ticolo 8 della stessa.                                                           Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è abrogato.

 

                                                                                                                Articolo 18

                                Articolo 16                                                                 Entrata in vigore

                                 Sanzioni                                        Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno

                                                                                 successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

                                                                                 europea.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di

violazione delle disposizioni del presente regolamento e adot-                   Esso si applica a decorrere da... (*), ad eccezione dell'articolo 4,

tano tutte le misure necessarie per assicurarne il rispetto. Le                  paragrafi 2 e 3, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 13,

sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissua-               paragrafo 1, e dell'articolo 15, i quali si applicano a decorrere

sive.                                                                            dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

                          Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

                          ciascuno degli Stati membri.

 

                          Fatto a Bruxelles,

 

 

                                    Per il Parlamento europeo                                               Per il Consiglio

                                          Il presidente                                                      Il presidente

                                                ...                                                               ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 (*) Due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 


 

 

C 70E/28             IT                                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                      27.3.2007

 

 

                                                                          ALLEGATO

 

                                                   NORME FONDAMENTALI COMUNI (ARTICOLO 4)

 

 

            1. SICUREZZA DEGLI AEROPORTI

 

            1.1. Requisiti per la progettazione degli aeroporti

 

            1. Nella progettazione e nella costruzione di nuove infrastrutture aeroportuali o nella modifica di quelle esistenti si

                 devono osservare integralmente le prescrizioni per l'attuazione delle norme fondamentali comuni di cui al presente

                 allegato e ai relativi provvedimenti attuativi.

 

            2. Negli aeroporti devono essere definite le seguenti aree:

 

                 a) area lato terra («landside»);

 

                 b) area lato volo («airside»);

 

                 c) aree sterili («security restricted areas»); e

 

                 d) parti critiche delle aree sterili.

 

 

            1.2. Controlli d'accesso

 

            1. L'accesso all'airside deve essere limitato in modo tale da impedire che persone e veicoli non autorizzati possano acce-

                 dervi.

 

            2. L'accesso alle aree sterili deve essere controllato in modo tale da garantire che persone e veicoli non autorizzati

                 possano accedervi.

 

            3. Alle persone e ai veicoli può essere consentito l'accesso all'airside e alle aree sterili solo se soddisfano le condizioni di

                 sicurezza prescritte.

 

            4. Qualsiasi persona, compresi i membri dell'equipaggio, deve avere superato il controllo dei precedenti personali prima

                 di ottenere il tesserino d'ingresso in aeroporto o il tesserino di riconoscimento come membro di equipaggio che lo

                 autorizzi ad accedere alle aree sterili senza scorta.

 

 

            1.3. Controllo delle persone diverse dai passeggeri e controllo degli oggetti da esse trasportati

 

            1. Le persone diverse dai passeggeri, così come gli oggetti da queste trasportati, devono essere sottoposti a controlli a

                 campione continui all'ingresso nelle aree sterili allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in tali aree.

 

            2. Tutte le persone diverse dai passeggeri, così come gli oggetti da queste trasportati, devono essere sottoposti a controlli

                 all'atto dell'ingresso nelle parti critiche delle aree sterili allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in tali

                 aree.

 

 

            1.4. Ispezione dei veicoli

 

                 I veicoli che entrano in un'area sterile devono essere ispezionati allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proi-

                 biti in tali aree.

 

 

            1.5. Sorveglianza, pattugliamento ed altri controlli fisici

 

                 Gli aeroporti e, se del caso, le aree adiacenti con accesso al pubblico devono essere sottoposti a sorveglianza, pattu-

                 gliamento e ad altri controlli fisici allo scopo di individuare eventuali comportamenti sospetti di persone, rilevare i

                 punti vulnerabili che potrebbero essere utilizzati per compiere atti di interferenza illecita e dissuadere chiunque

                 dall'effettuarli.

 

 

            2. AREE DELIMITATE AEROPORTUALI

 

                 Gli aeromobili parcheggiati nelle aree delimitate dell'aeroporto alle quali si applicano le misure alternative di cui all'ar-

                 ticolo 4, paragrafo 3, devono essere tenuti separati dagli aeromobili ai quali si applicano integralmente le norme

                 fondamentali comuni, allo scopo di garantire che non vengano compromessi i livelli di sicurezza stabiliti per questi

                 ultimi, nonché per i passeggeri, i bagagli, le merci e la posta da esso trasportati.

 


 

 

27.3.2007            IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                     C 70E/29

 

             3. SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

 

             1. Prima della partenza, ogni aeromobile dev'essere sottoposto ad un controllo di sicurezza o ispezione di sicurezza

                  dell'aeromobile allo scopo di assicurare che nessun articolo proibito sia presente a bordo. Un aeromobile in transito

                  può essere sottoposto ad altre misure appropriate.

 

             2. Ogni aeromobile deve essere protetto da interferenze non autorizzate.

 

 

             4. PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

 

             4.1. Controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano

 

             1. Tutti i passeggeri originanti, i passeggeri in transito diretto e i passeggeri in transito indiretto, nonché il loro bagaglio

                  a mano, devono essere sottoposti a controllo («screening») allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti

                  nelle aree sterili ed a bordo degli aeromobili.

 

             2. I passeggeri in transito indiretto e il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal suddetto controllo qualora:

                  a) arrivino da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di ritenere

                     che tali passeggeri ed il relativo bagaglio a mano siano stati sottoposti a controlli di livello inferiore rispetto agli

                     standard fondamentali comuni;

                  b) arrivino da un paese terzo i cui standard di sicurezza sono riconosciuti equivalenti a quelli fondamentali comuni

                     secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

             3. I passeggeri in transito ed il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal controllo, qualora:

                  a) rimangano a bordo dell'aeromobile; o

                  b) non siano entrati in contatto con passeggeri in partenza, già controllati, diversi da quelli destinati a imbarcarsi

                     sullo stesso aeromobile; o

                  c) arrivino da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di ritenere

                     che tali passeggeri ed il relativo bagaglio a mano siano stati sottoposti a controlli di livello inferiore rispetto agli

                     standard fondamentali comuni; o

                  d) arrivino da un paese terzo ove i livelli di sicurezza adottati sono riconosciuti equivalenti agli standard fondamen-

                     tali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

 

             4.2. Protezione dei passeggeri e del bagaglio a mano

 

             1. I passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano devono essere protetti da interferenze non autorizzate dal punto in cui

                  vengono sottoposti a controllo fino alla partenza dell'aeromobile sul quale sono trasportati.

 

             2. I passeggeri in partenza che sono già stati sottoposti a controllo devono restare separati dai passeggeri in arrivo, a

                  meno che:

                  a) i passeggeri in arrivo provengano da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro

                     abbiano comunicato di ritenere che tali passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano siano stati sottoposti a controlli

                     di livello inferiore rispetto agli standard fondamentali comuni; o

                  b) i passeggeri in arrivo provengano da un paese terzo i cui livelli di sicurezza siano riconosciuti equivalenti agli

                     standard fondamentali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

 

             4.3. Passeggeri potenzialmente pericolosi

 

                  Prima della partenza i passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti ad appropriate misure di sicu-

                  rezza.

 

 

             5. BAGAGLIO DA STIVA

 

             5.1. Controllo del bagaglio da stiva

 

             1. Tutto il bagaglio da stiva deve essere sottoposto a controllo prima di essere caricato a bordo di un aeromobile, allo

                  scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti nelle aree sterili ed a bordo dell'aeromobile.

 

             2. Il bagaglio da stiva in transito indiretto può essere dispensato dal controllo, qualora:

                  a) provenga da un altro Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di

                     ritenere che esso sia stato sottoposto a controlli di livello inferiore rispetto agli standard fondamentali comuni; o

                  b) arrivi da un paese terzo i cui livelli di sicurezza siano riconosciuti equivalenti agli standard fondamentali comuni

                     secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

             3. Il bagaglio da stiva in transito può essere esentato dai controlli se rimane a bordo dell'aeromobile.

 


 

 

C 70E/30             IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   27.3.2007

 

            5.2. Protezione del bagaglio da stiva

 

                 Il bagaglio da stiva destinato ad essere trasportato a bordo di un aeromobile deve essere protetto da interferenze non

                 autorizzate dal momento in cui è sottoposto a controllo o preso in custodia dal vettore, a seconda di quale opera-

                 zione sia effettuata prima, fino alla partenza dell'aeromobile sul quale deve essere trasportato.

 

 

            5.3. Riconcilio dei bagagli

 

            1. Ogni bagaglio da stiva deve essere identificato come accompagnato o non accompagnato.

 

            2. Il bagaglio da stiva non accompagnato non può essere trasportato, a meno che non sia trasportato con aeromobile

                 diverso da quello del relativo passeggero per ragioni indipendenti dalla volontà del passeggero stesso, oppure sia stato

                 sottoposto a controlli di sicurezza supplementari.

 

 

            6. MERCI E POSTA

 

            6.1. Controlli di sicurezza delle merci e della posta

 

            1. Tutte le merci e la posta devono essere sottoposte a controlli di sicurezza prima di essere caricate a bordo di un aero-

                 mobile. Un vettore aereo non accetterà di trasportare con aeromobile merci o posta a meno che esso stesso non

                 abbia effettuato i controlli in questione ovvero l'effettuazione di essi sia stata confermata e attestata da un agente

                 regolamentato, un mittente conosciuto o un mittente responsabile.

 

            2. Le merci e la posta in transito indiretto possono essere sottoposte a controlli di sicurezza alternativi, secondo moda-

                 lità da precisare in un provvedimento attuativo.

 

            3. Le merci e la posta in transito possono essere esentate dai controlli di sicurezza se rimangono a bordo dell'aeromo-

                 bile.

 

 

            6.2. Protezione delle merci e della posta

 

            1. Le merci e la posta destinate ad essere trasportate su un aeromobile devono essere protette da interferenze non auto-

                 rizzate dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza fino alla partenza dell'aeromobile sul quale

                 devono essere trasportate.

 

            2. Le merci e la posta non adeguatamente protette da contatti non autorizzati dopo aver effettuato i controlli di sicu-

                 rezza devono essere sottoposte a controllo («screening»).

 

 

            7. POSTA E MATERIALE DEI VETTORI AEREI

 

                 La posta e il materiale dei vettori aerei sono sottoposti a controlli di sicurezza e successivamente protetti fino al

                 momento dell'imbarco, allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti nell'aeromobile.

 

 

            8. FORNITURE DI BORDO

 

                 Le forniture di bordo, compreso il cibo e le bevande («catering»), destinate al trasporto o all'utilizzo a bordo di un

                 aeromobile, sono sottoposte a controlli di sicurezza e successivamente protette fino all'imbarco allo scopo di impe-

                 dire l'introduzione di articoli proibiti nell'aeromobile.

 

 

            9. FORNITURE PER L'AEROPORTO

 

                 Le forniture destinate ad essere vendute o utilizzate nelle aree sterili degli aeroporti, comprese le forniture dei risto-

                 ranti e dei negozi di articoli esenti da imposte o tasse (duty free shops), devono essere sottoposte a controlli di sicu-

                 rezza allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in queste aree.

 

 

            10. MISURE PER LA SICUREZZA IN VOLO

 

            1. Ferme restando le norme applicabili per la sicurezza aerea:

                 a) durante il volo deve essere impedito l'ingresso nella cabina di pilotaggio alle persone non autorizzate;

                 b) durante il volo i passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti ad adeguate misure di sicurezza.

            2. Per impedire atti di interferenza illecita durante il volo devono essere adottate misure di sicurezza appropriate, quali

                 l'addestramento del personale di condotta e del personale di cabina.

 

            3. È vietato il trasporto di armi nella cabina passeggeri e nella cabina di pilotaggio, a meno che gli Stati membri interes-

                 sati non abbiano rilasciato un'autorizzazione conforme alle rispettive normative nazionali.

 

            4. Il paragrafo 3 si applica anche agli agenti responsabili della sicurezza in volo («flight security officers»), se questi

                 portano armi.

 


 

 

27.3.2007            IT                                 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   C 70E/31

 

             11. SELEZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

             1. Le persone che effettuano lo screening, i controlli di accesso o altri controlli di sicurezza, o che sono responsabili

                  dell'esecuzione di tali controlli, devono essere selezionate, addestrate e, se del caso, così da garantire la loro idoneità

                  all'attività in questione, nonché la loro competenza ad adempiere alle funzioni assegnate.

             2. Le persone diverse dai passeggeri che devono accedere alle aree sterili devono ricevere una formazione sulla sicurezza

                  prima di ottenere un tesserino d'ingresso in aeroporto o un tesserino di riconoscimento come membro di equi-

                  paggio.

             3. La formazione di cui ai punti 1 e 2 è effettuata mediante un'attività iniziale e successivi aggiornamenti periodici.

             4. Gli istruttori addetti alla formazione delle persone di cui ai punti 1 e 2 devono essere in possesso della prescritta

                  qualifica.

 

             12. ATTREZZATURE DI SICUREZZA

                  Le attrezzature utilizzate per lo screening, il controllo d'accesso e gli altri controlli di sicurezza devono essere in

                  grado di effettuare i controlli di sicurezza previsti.

 


 

 

C 70E/32            IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           27.3.2007

 

 

                                                    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

 

             I. INTRODUZIONE

 

                Nel settembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che sosti-

                tuisce il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme

                comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (1). Tale regolamento, elaborato e adottato in risposta agli

                attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, è in vigore dal gennaio 2003: la sua sostitu-

                zione con un nuovo testo è ritenuta necessaria poiché la sua applicazione ha dato luogo a una serie di

                problemi.

 

                Il 15 giugno 2006, il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura, contenente 85

                emendamenti.

 

                Il Consiglio ha preso seriamente in esame la possibilità di raggiungere un accordo con il Parlamento

                europeo in prima lettura sul testo della proposta di regolamento. Nel corso di contatti informali con

                rappresentanti del Parlamento europeo, è parso tuttavia che la questione del finanziamento delle misure

                di sicurezza debba essere esaminata in modo più accurato al fine di pervenire ad un testo che risulti

                accettabile per tutte le parti. Il Consiglio, pertanto, ha deciso di adottare una posizione comune che

                tenga conto quanto più possibile degli emendamenti apportati dal Parlamento europeo in prima lettura e

                di cercare un accordo con il Parlamento europeo in una fase successiva.

 

                Successivamente alla revisione dell'intero testo da parte dei giuristi/linguisti, il Consiglio ha adottato la

                propria posizione comune in data del l'11 Dicembre 2006. Nel fare ciò, esso ha preso atto del parere

                del Parlamento europeo in prima lettura, accogliendo 46 emendamenti.

 

                Il Consiglio ha preso altresì atto del parere del Comitato economico e sociale.

 

 

             II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

 

                Il Consiglio ha potuto raggiungere un accordo sulle linee principali della proposta della Commissione. Il

                Consiglio ha deciso, tuttavia, di modificare il testo su alcuni punti, in generale per renderlo più chiaro,

                più semplice e più comprensibile.

 

                Le modifiche più rilevanti, apportate del Consiglio alla proposta della Commissione, riguardano i due

                settori in appresso.

 

                In primo luogo, per quanto riguarda la procedura di comitato, il Consiglio ha tenuto conto delle nuove

                norme adottate dal Consiglio nel luglio del 2006 (2). La nuova procedura di regolamentazione con

                controllo introdotta da dette norme, che conferisce maggiori competenze al Parlamento europeo, è

                prevista all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, del progetto di regolamento. L'articolo 4,

                paragrafo 3, si riferisce ai criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare alle norme generali

                per aeroporti o aeromobili di piccole dimensioni. L'articolo 9, paragrafo 2, specifica le norme applicabili

                ai programmi nazionali degli Stati membri per il controllo della qualità.

 

                In secondo luogo, l'articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di applicare misure nazionali più

                rigorose di quelle contenute nel regolamento. Date le questioni in gioco, la gravità delle varie minacce

                alla sicurezza e le circostanze in rapido mutamento che gravitano attorno a tali minacce, il Consiglio ha

                affermato che gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine di manovra sufficiente per imporre

                eventuali misure supplementari o speciali da essi ritenute necessarie. Tali misure, ad avviso del Consiglio,

                non dovrebbero richiedere particolare giustificazione a livello comunitario.

 

                Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio ha potuto accogliere,

                del tutto o in parte, i seguenti 46 emendamenti:

 

                2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, da 23 a 30, 33, 34, 37, 40, da 45 a 49, 51, da 53 a 58, da 65

                a 68, 73, 77, 78, 79, 82 e 84.

 

                Tuttavia, il Consiglio non ha potuto accogliere vari altri emendamenti, tra cui i principali sono gli emen-

                damenti 3, 35, 43 e 44 sul finanziamento del dispositivo di sicurezza ai sensi del regolamento. Il Consi-

                glio ritiene inopportuno che un regolamento tecnico, come quello in questione, contenga requisiti o

                obblighi in materia di finanziamento. Il principio di sussidiarietà impone che siffatte questioni siano

                affrontate a livello nazionale.

 

            (1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004,

               pag. 1).

            (2) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

 


 

 

27.3.2007          IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                         C 70E/33

 

                Vari altri emendamenti non sono stati accolti, almeno in parte, poiché estendono il campo di applica-

                zione del regolamento al di là degli obiettivi in materia di sicurezza che è inteso a raggiungere. Ciò vale

                segnatamente per gli emendamenti 6, 9, 19, 36, 45, 57, 80 e 85. Gli emendamenti 1, 10, 13, 14, 16,

                18, 22, 31, 32, 33, 50, 52, 60, 63, 72 e 74 non sono stati accolti, del tutto o in parte, in quanto in

                contrasto con altre parti della proposta di regolamento, privi di un apporto sostanziale al testo oppure

                non conformi con la terminologia accettata in materia di sicurezza dell'aviazione. Infine, gli emenda-

                menti 20, 21, 38, 39, 41, 42, 59, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 75, 76 e 83 non sono stati accolti, del tutto o

                in parte, ritenendo il Consiglio che contengano una mole di dettagli eccessiva per un regolamento di

                questo tipo oppure che siano incompatibili con gli accordi istituzionali della Comunità o ancora che

                contengano disposizioni la cui attuazione si rivelerebbe impraticabile da parte o degli Stati membri o

                degli operatori economici interessati.

 

             III. CONCLUSIONE

                Il Consiglio sostiene che il testo della posizione comune è adeguato ed equilibrato e ritiene che essa

                rispecchi le finalità a cui si ispirano la maggior parte degli emendamenti del Parlamento.

                Il Consiglio desidera sottolineare l'intenso impegno a cui si è sottoposto per assicurare un rapido accordo

                sul regolamento e confida nel fatto che la posizione comune consentirà a tempo debito una rapida

                adozione della normativa.